La situazione pandemica esplosa oltre un anno fa ha evidentemente creato conseguenze inattese che, muovendo dalla natura emergenziale degli avvenimenti occorsi, si sono radicate nella “nuova” quotidianità portandosi dietro la caratteristica tipica dell’emergenza ossia l’estemporanea assenza di regolamentazione. Se l’emergenza ha trascinato con sé la creazione di nuove esigenze, occorre che queste siano contemperate dalla dotazione di regole che attribuiscano diritti e doveri a chi opera per il loro soddisfacimento. Ci si riferisce alla categoria dei riders. Nei primi mesi del 2020 si è assistito ad una complessiva e generalizzata assenza di disciplina dell’attività svolta dai “ciclofattorini” principalmente nei centri metropolitani, spinta dall’esecuzione di un servizio ritenuto essenziale dalla normativa emergenziale a discapito dell’applicazione di ogni benché minima tutela giuslavoristica. Eppure il rischio di ritenere integrata in simili circostanze la fattispecie di reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (art. 603 bis c.p.) è tutt’altro che residuale. Il reato in questione pare essere ritagliato proprio sulla fenomenologia dell’aumento esponenziale della richiesta di riders durante il periodo pandemico e sulla conseguente risposta alla domanda crescente tramite il “collocamento” di persone senza stabile occupazione e in condizioni di precarietà tali da spingerli a dover accettare prestazioni lavorative prive delle adeguate garanzie. Il reato previsto dall’art. 603 bis c.p. sanziona proprio le condotte di sfruttamento della manodopera, effettuate approfittando dello “stato di bisogno dei lavoratori”. Gli indici del reato si proiettano su elementi che rivelano una forma di asservimento del lavoratore ossia la significativa sproporzione dei compensi riconosciuti rispetto al lavoro prestato, la natura degradante delle condizioni di lavoro, dei metodi di sorveglianza, delle situazioni alloggiative, così come la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza.
E’ stato troppo estremo chi ha ritenuto che siamo di fronte ad una nuova forma di schiavitù? La risposta va individuata rapportando la natura dell’offesa al bene giuridico protetto dalla norma penale. Invero prima ancora della lesione della libertà e dell’integrità fisica e morale del lavoratore, nel reato di sfruttamento del lavoro rileva l’offesa per la dignità dell’essere umano che è il diritto tutelato quale primario proprio dall’art. 1 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea che riconosce appunto l’inviolabilità della dignità umana. La dignità, oltre che la tutela all’integrità fisica e morale del lavoratore, deve essere garantita dal riconoscimento di tutele e diritti, oltre che dalla definizione dei relativi doveri.
Fortunatamente si è assistito proprio nelle ultime settimane ad un’escalation di decisioni giudiziali e accordi di categoria, oltre che di illuminate scelte delle società di delivery, che hanno tracciato la corretta direzione alla regolamentazione del settore, dato, quest’ultimo, che può fungere da cartina di tornasole non soltanto per la categoria dei riders ma si auspica per la gestione di quelle situazioni socialmente pericolose che potrebbero crearsi per effetto della chiusura di talune imprese e esercizi commerciali o una volta terminato il blocco dei licenziamenti.
In particolare ci si riferisce: 1) al Comunicato stampa del 24 febbraio 2021 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con il quale si è espresso l’orientamento della Procura milanese circa l’inquadramento dei riders quali soggetti che svolgono una prestazione di tipo coordinato e continuativo, come disciplinata dal D.Lgs. 81/15 nonché in merito alla qualificazione degli stessi come lavoratori ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08. Ciò determina che in capo al Datore di Lavoro sussistano obblighi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 2) all’accordo siglato il 24 marzo 2021 dal Ministero del Lavoro, Assodelivery, Cgil, Cisl e Uil, relativo all’approvazione del “Protocollo Sperimentale per la legalità contro il caporalato, l’intermediazione illecita e lo sfruttamento nel settore della food delivery”; 3) alla notizia del 29 marzo relativa all’assunzione quali lavoratori subordinati di 4000 riders da parte del Gruppo Just Eat Takeaway frutto del dialogo tra l’azienda e i sindacati nazionali.
Tutti questi provvedimenti, così come era avvenuto in sede di revoca dell’Amministrazione Giudiziaria della società Uber Eats Italy, valorizzano il ruolo fondamentale degli strumenti di tutela che agiscono in via preventiva. Il Protocollo in particolare si orienta in questa direzione prescrivendo alle aziende attive nel settore del delivery l’adozione dei Modelli Organizzativi previsti dal D.Lgs. 231/01 e del Codice Etico proprio volti a prevenire condotte integranti il reato di cui all’art. 603 bis c.p. e di conseguenza l’illecito amministrativo ex art. 25-quinquies D.Lgs. 231/01. Rilevante è anche la circostanza che il rispetto di questi Modelli Organizzativi dovrà essere sottoposto al controllo di Organismi di Vigilanza che, secondo lo spirito del Protocollo, daranno vita ad un Organismo nazionale di garanzia cui spetterà il compito di definire trimestralmente le soglie di allarme oltre le quali attivare ogni utile azione conseguente. Pertanto emerge che ci si è mossi nella direzione virtuosa della valorizzazione della metodologia di tutela prevenzionistica associata alla “costruzione di un quadro di relazioni industriali finalizzato a promuovere lo sviluppo del settore (del food delivery si intende) nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori”.