l cittadino italiano che ottiene la residenza in Portogallo ha pieno diritto al rimborso delle imposte pagate per la pensione che percepisce dall’Inps. La convenzione contro le doppie imposizioni, infatti, ne impedisce la tassazione in Italia, anche quando in Portogallo, per effetto di un particolare regime di favore, non sono dovute imposte sui redditi personali. Il pensionato ha quindi diritto a godersi la propria pensione al 100% senza alcuna imposta per Irpef.
LA VICENDA -Un pensionato, cittadino italiano, residente ai fini fiscali in Portogallo chiedeva all’Agenzia delle Entrate il rimborso dell’Irpef pagata sulla pensione erogata dall’Inps e tassata in Italia. L’Agenzia delle Entrate rigettava la richiesta di rimborso, sulla scorta della mancata tassazione dei redditi, per un ammontare di circa 65 mila euro, nello stato di residenza. Il contribuente presentava ricorso alla commissione tributaria provinciale invocando la Convenzione contro le doppie imposizioni tra i due paesi che escludeva la tassazione nello stato erogante. A tal proposito adduceva di aver ottenuto dall’autorità portoghese lo status di “Residente Não Habitual” in forza del quale, tra le altre, le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Portogallo godono di un regime fiscale caratterizzato dall’esenzione dei redditi di pensione per dieci periodi di imposta. E pertanto, malgrado la mancata tassazione in Portogallo, comunque la Convenzione attribuisce la potestà impositiva dei redditi di natura “dipendente” in via esclusiva allo stato di residenza. L’Agenzia insisteva sulla legittimità del proprio diniego, realizzandosi nella specie, secondo il Fisco, una doppia “non imposizione” non ammissibile.
LA DECISIONE DELLA CTP -I giudici tributari hanno avallato la tesi del contribuente (CTP Pescara sent. n. 135/2021). Correttamente è stato premesso che «le convenzioni contro le doppie imposizioni determinano una ripartizione della sfera impositiva degli Stati contraenti, impedendo in questo modo l’insorgenza di una doppia imposizione “anche solo potenziale”». Le norme “internazionali di conflitto” hanno lo scopo di eliminare sovrapposizioni dei sistemi fiscali nazionali mediante «l’attribuzione del potere d’imposizione fiscale ad uno Stato contraente e, corrispondentemente, la rinuncia all’eser - cizio di tale potere da parte dell’altro Stato». Proseguono i giudici: «le convenzioni contro le doppie imposizioni, così come le altre norme internazionali pattizie, rivestono carattere di specialità rispetto alle corrispondenti norme nazionali e quindi prevalgono su queste ultime, senza fra l’altro considerare che l’art. 117 della Costituzione sancisce che “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”». In altri termini la potestà impositiva italiana è limitata dai vigenti Trattati (Convenzione con il Portogallo ratificata dalla L. 562/1982) imponendo una particolare verifica del concetto di “residenza fiscale”: «nel caso di specie non vi è alcun dubbio sulla residenza ai fini convenzionali del ricorrente in Portogallo, avendo ivi dimorato abitualmente per oltre 183 giorni, così come provato dalla copiosa documentazione prodotta in sede di istanza di rimborso allegata al ricorso, circostanza confermata anche dall'Ufficio». In sostanza, pertanto, la natura «distributiva» della previsione convenzionale «implica che nessuna pretesa impositiva può essere avanzata dall'Italia». Per queste ragioni i giudici hanno annullato il provvedimento di diniego dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando il diritto del contribuente al rimborso, da parte del Fisco, di tutte le imposte versate.
CONCLUSIONI -L’articolata sentenza in commento è ineccepibile. È evidente che gli Stati membri, quando hanno concluso i trattati bilaterali che hanno l’effetto di ancorare l’imponibilità del reddito di pensione sempre e comunque nello Stato di residenza e indipendentemente dallo stato di erogazione (in base al modello di Convenzione Ocse), hanno rinunciato alla c.d. «coerenza fiscale di diritto interno». Le convenzioni, cioè, istituiscono nuove regole di «coerenza fiscale», in cui le regole di equità tra gli Stati nel riparto della tassazione rispondono a dinamiche internazionali e pertanto prevalgono sulle regole del diritto interno. Ubi maior minor cessat. D’altronde anche la nostra carta costituzionale statuisce che la potestà legislativa dello Stato è esercitata nei vincoli dell’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Del resto anche il Fisco italiano prevede regimi di favore. Come la c.d. norma «acchiappa ricchi» che prevede un’esigua imposta sostitutiva calcolata in via forfetaria sui redditi prodotti all’estero e di cui beneficiano calciatori stranieri che giocano in Italia come CR7.