Sabato 06 Settembre 2025 | 13:04

Fisco, ultima chiamata per le istanze di rottamazione cartelle

 
Giuseppe Durante

Reporter:

Giuseppe Durante

Fisco, ultima chiamata per le istanze di rottamazione cartelle

È in dirittura di arrivo il termine utile per presentare le istanze finalizzate alla rottamazione (Quater) delle cartelle di pagamento emesse e notificate dall’agenzia delle entrate riscossione

Venerdì 30 Giugno 2023, 13:17

È in dirittura di arrivo il termine utile per presentare le istanze finalizzate alla rottamazione (Quater) delle cartelle di pagamento emesse e notificate dall’agenzia delle entrate riscossione. Infatti, scade oggi 30 giugno il termine ultimo che consente ai contribuenti di stralciare totalmente o parzialmente i carichi affidati all’agenzia delle entrate riscossione riconducibili a debiti di natura tributaria, previdenziale o anche patrimoniale.

Molti speravano in una seconda proroga del termine fissato al 30 giugno 2023; proroga che però è arrivata solo per i residenti nei Comuni colpiti dall’alluvione che si è verificata nelle settimane scorse nella Regione Emilia Romagna. Forse qualche settimana in più (almeno fino al 30 settembre 2023) avrebbe permesso, da un lato a tanti altri contribuenti ancora indecisi di aderire alla definizione dei ruoli; dall’altro, avrebbe consentito alla stessa agenzia delle entrate riscossione di formalizzare e rielaborare con più calma le migliaia di pratiche arrivate attraverso il portale dedicato.

Ma, quale è lo scenario previsto dalla normativa di riferimento?; la L.n°197 del 29 dicembre 2022 prevede che i debiti risultanti dai «singoli carichi» affidati agli agenti della riscossione nell’intervallo temporale che va dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza dovere corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, gli interessi di mora di cui all’art.30 del DPR n°602/1973 nonché le somme maturate a titolo di aggio previsto dall’art.17 del D.lgs.n°112/1999. In altre parole, al contribuente che ha deciso di aderire alla nuova rottamazione delle cartelle esattoriali spetterà versare solo le somme dovute a titolo di capitale a cui devono aggiungersi quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento. Pertanto, i contribuenti che decidono di regolarizzare la loro situazione debitoria dovranno procedere alla definizione inoltrando entro oggi, 30 giugno 2023, termine ultimo, apposita dichiarazione utilizzando modalità esclusivamente telematiche messe a disposizione dalla stessa agenzia delle entrate riscossione.

In sede di dichiarazione, il contribuente dovrà indicare il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento del debito al netto di sanzioni ed interessi non superando il numero massimo di 18 rate previste dalla norma di riferimento. Nella stessa dichiarazione il contribuente - stante dovrà altresì rinunciare espressamente alla prosecuzione di eventuali giudizi pendenti con il Fisco o con altri enti. L’estinzione del giudizio pendente è strettamente subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione dei ruoli, dovendo lo stesso contribuente, produrre in giudizio la documentazione attestante l’effettiva adesione alla definizione dei carichi esattoriali nonché mostrando i pagamenti effettuati. Diversamente il giudizio pendente davanti all’organo giudicante, temporaneamente sospeso, riprenderà il suo corso fino al deposito della sentenza.

A seguito della presentazione della dichiarazione sono da ritenersi sospesi i termini ordinari di pagamento nonché le procedure cautelari ed esecutive. Una volta inoltrata la richiesta di definizione dei carichi esattoriali (entro e non oltre il 30 giugno 2023) spetterà all’agenzia delle entrate riscossione comunicare ai debitori, nel mese di settembre prossimo, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, l’importo delle singole rate nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Diverse sono le modalità di pagamento attraverso le quali i contribuenti saranno tenuti a regolarizzare la loro situazione debitoria: moduli pre-compilati, recandosi direttamente allo sportello dell’AdER, con addebito diretto sul conto corrente.

È bene ricordare che il mancato, insufficiente o anche solo tardivo pagamento (che supera i cinque giorni di tolleranza) dell’unica rata ovvero di una delle rate previste dal piano di rateizzazione, implicherà l’inefficacia della definizione; per cui il debito ritornerà ad essere quello iniziale al netto di quanto eventualmente già versato dal contribuente, potendo in tal caso l’AdER riattivare tutte le azioni di recupero coattivo dei carichi oggetto di definizione. Il pagamento delle prime due rate pari al 20% del debito residuo (al netto di sanzioni ed interessi) dovrà essere necessariamente effettuato dal contribuente entro il 31 ottobre 2023 (il primo 10%) ed entro il 30 novembre 2023 (il secondo 10%). L’importo residuo, al netto di quanto versato con le prime due rate andrà spalmato in massimo 18 rate di pari importo con cadenza trimestrale, fino all’estinzione del debito. Al di là del beneficio riconducibile allo sgravio di sanzioni ed interessi che in molte casistiche ha portato a dimezzare il debito iniziale complessivo, quello che risulta particolarmente gravoso per i contribuenti è il versamento, da subito, (31/10/23- 30/11/23) del 20% del debito complessivo. Un esborso che penalizza centinaia di contribuenti privi di liquidità immediata. A mio avviso, sarebbe stato opportuno che la normativa di riferimento distanziasse maggiormente le date di scadenza assicurando ai contribuenti istanti maggiore respiro. Per cui, non è da escludere che centinaia di contribuenti, pur formalizzando entro oggi la domanda di definizione delle cartelle, non riusciranno poi ad effettuare il pagamento delle prime due rate ( par al 20% del debito netto) per mancanza di liquidità, ritornando così alla situazione debitoria iniziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marchio e contenuto di questo sito sono di interesse storico ai sensi del D. Lgs 42/2004 (decreto Soprintendenza archivistica e Bibliografica Puglia 18 settembre 2020)

Editrice del Mezzogiorno srl - Partita IVA n. 08600270725 (Privacy Policy - Cookie Policy - - Dichiarazione di accessibilità)