Il periodo che stiamo vivendo ha senz’altro danneggiato tutti i settori di cui è composta la nostra società. Il Covid-19 ha certamente cambiato il modo di vivere la quotidianità, la socialità ed anche i nostri viaggi.
Nell’ultimo anno, infatti, il settore turistico ha subito una forte battuta di arresto in tutto in globo: i voli sono stati cancellati, i biglietti acquistati non sono stati rimborsati e si è fatto ricorso a dei più comodi voucher sostitutivi.
Durante tutto il 2020 le Compagnie aeree sono state chiamate a gestire enormi richieste di rimborsi e di voucher da parte dei consumatori, impossibilitati a viaggiare e ad utilizzare i propri biglietti aerei.
Ma tra tutte le Compagnie, una in particolare, la nostra Compagnia di bandiera, è riuscita ad attuare una politica particolarmente conveniente, che però non tutela affatto l’ignaro consumatore.
Infatti, sin dal 2.5.2017 è stata aperta a carico di Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. una procedura di amministrazione straordinaria (praticamente un fallimento).
Ciò comporta che ogni diritto di credito vantato nei confronti della Compagnia è tutelabile solo nelle forme di cui al Capo V della Legge Fallimentare (art. 52 del D.lgs. 270/1991); dunque, ogni altra domanda volta alla tutela di un proprio diritto di credito, sarà considerata improponibile.
Questo è quanto emerge dalle recenti pronunce dell’Ufficio del Giudice di Pace di Bari in merito alle azioni giudiziali avviate nei confronti della Compagnia aerea Alitalia, al fine di ottenere il riconoscimento della propria pretesa creditoria.
Dunque, sia che si tratti di un rimborso dovuto al ritardo o alla cancellazione di un volo aereo, di una azione di risarcimento danni o di una conversione in denaro di un voucher, l’epilogo sarà sempre lo stesso: rigetto per improponibilità della domanda.
Nonostante sia risaputo all’opinione pubblica che Alitalia non goda di buona salute, ciò che passa in secondo piano è la totale mancanza di tutela per il consumatore che decida di rivolgersi alla Compagnia di bandiera italiana per i propri viaggi, nazionali e non.
Allo stato i consumatori non sono messi in alcun modo al corrente della procedura di amministrazione straordinaria in cui verte la Compagnia aerea; pertanto, in caso di ritardo, cancellazione o qualsivoglia problema legato alla propria prenotazione o al proprio volo, la pretesa risarcitoria andrà obbligatoriamente proposta nelle forme speciali previste dalla Legge Fallimentare e non con un più semplice ricorso al giudice ordinario.
Pertanto, i consumatori danneggiati saranno obbligati ad inserirsi all'interno di una procedura fallimentare presso il Tribunale di Fiumicino; procedura che potrebbe durare anni e che vede coinvolti numerosi creditori, sicuramente privilegiati.
È opportuno precisare, inoltre, che la portata della disciplina dell’art. 52 della Legge Fallimentare non si restringe soltanto ai crediti sorti prima del fallimento; si ritiene, infatti, secondo una vis attractiva del foro fallimentare, che ogni pretesa creditoria sorta successivamente e suscettibile di soddisfacimento sul patrimonio del fallito, debba essere tutelata nelle forme previste dalla Legge Fallimentare.
Tutto quanto esposto, dunque, induce il consumatore a prestare particolare attenzione sulla selezione della Compagnia aerea con la quale si intende viaggiare, poiché tale circostanza è applicabile solo alla Compagnia aerea Alitalia; per tutte le altre Compagnie la propria pretesa risarcitoria può essere azionata presso il giudice ordinario.
In un periodo storico compromesso da pesanti restrizioni e limitazioni negli spostamenti, è importante essere a conoscenza di ogni eventuale profilo risarcitorio che possa emergere nel caso in cui il nostro viaggio prenda una piega indesiderata.
*Praticante avvocato presso Studio legale Guida