Mercoledì 22 Ottobre 2025 | 12:36

«Punta Perotti, è legittimo il parco pubblico». Il Consiglio di Stato: non era necessario un esproprio

«Punta Perotti, è legittimo il parco pubblico». Il Consiglio di Stato: non era necessario un esproprio

 
Giovanni Longo

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Giovanni Longo

«Punta Perotti, è legittimo il parco pubblico». Il Consiglio di Stato: non era necessario un esproprio

Dà ragione a Palazzo di Città nella causa avviata da un proprietario che contestava parco e procedura

Mercoledì 22 Ottobre 2025, 09:58

Su Punta Perotti non ci sono i presupposti per applicare l’articolo 42 bis del Dpr 327/2001, norma che disciplina «l’acquisizione sanante» di un bene illegittimamente occupato da una pubblica amministrazione per scopi di interesse pubblico. Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar per la Puglia, dando ragione al Comune nella causa avviata dalla società Istvan. Nel mirino del privato era finita la realizzazione del parco pubblico da parte del Comune senza una regolare procedura espropriativa.

Al centro del contendere, più nel dettaglio, l’acquisizione sanante, istituto che rappresenta, a determinate condizioni, la soluzione adottata dalle amministrazioni che hanno realizzato un’opera pubblica su un terreno di proprietà privata in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o di dichiarazione della pubblica utilità. Contro l’acquisizione del bene immobile al proprio patrimonio, viene corrisposto in questi casi un indennizzo per il pregiudizio economico subito dal privato.

Tutte condizioni che, appunto, anche per il massimo grado della giustizia amministrativa non ricorrono nel caso di Punta Perotti. Anche secondo Palazzo Spada, infatti, i terreni in questione non sono stati trasformati in modo irreversibile dal Comune di Bari con l’installazione di tensostrutture, giostrine, campetti sportivi e percorsi ciclopedonali, tutti interventi legittimi e che non hanno comportato la creazione di un’opera pubblica come invece sarà da considerare, eccome, il futuro parco Costa Sud che si estenderà anche su quei suoli, contesi per decenni, grazie al progetto finanziato con 75 milioni di euro del Pnrr.

La società Istvan non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della procedura, non ha diritto all’acquisizione dei terreni ed è stata anche condannata a pagare le spese del giudizio.

Secondo Palazzo Spada, corretta la valutazione del Tar per la Puglia che, in modo «ragionevole e congruo» ha escluso la sussistenza irreversibile dei suoli. Non basta la circostanza della fruibilità pubblica a seguito di un’opera di sistemazione da parte del Comune. E per i giudici amministrativi non c’è alcuna contraddizione nel fatto che il Comune ha agito come se fosse il proprietario, effettuando poi la manutenzione a causa della «inerzia dei titolari». La bussola, infatti, è la «salvaguardia del contesto ambientale».

Quegli interventi, eseguiti subito dopo l’abbattimento (e prima della revoca della confisca) avevano come obiettivo rendere fruibile l’area alla cittadinanza. C’era peraltro da evitare che i terreni divenissero oggetto di abbandono incontrollato di oggetti e rifiuti, trasformandosi in un luogo pericoloso per i cittadini

Solo molti anni dopo quell’area è stata inserita nel più ampio progetto di valorizzazione della costa a sud del capoluogo. A quel punto il Comune ha esercitato legittimamente la propria potestà pianificatoria urbanistica e la propria attività amministrativa espropriativa relativa all’opera pubblica Costa Sud. Dunque, nessuna espropriazione anomala per sanare una illecita occupazione di are.

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