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Quando il Fisco non deposita i documenti l'accertamento è nullo

 
Carlo Ciminiello

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Carlo Ciminiello

agenzie delle entrate

Giovedì 17 Giugno 2021, 15:00

Il mancato deposito da parte dell’Agenzia delle Entrate in giudizio del processo verbale di constatazione e dei documenti richiamati nell’avviso di accertamento impedisce al giudice di esprimersi sulla fondatezza dei recuperi. Il che invalida l’intero accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Il risultato non cambia se il mancato deposito dipende dalla circostanza che i file sono scartati dal sistema «Sigit» perché il certificato di firma digitale risulta scaduto.

IL FATTO L’Agenzia delle Entrate attribuiva ad una associazione sportiva dilettantistica la natura di “ente commerciale” recuperando imposte dirette ed Iva. In particolare l’Agenzia sottolineava svariati elementi da cui poter evincere la natura “imprenditoriale”, tra cui la mancanza di un effettivo principio associativo nella gestione dell'ente; la mancata iscrizione al CONI; il mancato rispetto del principio di democraticità; la presenza di un dipendente non regolarmente assunto; l'esistenza di flussi di denaro in entrata e in uscita sui conti correnti dei soggetti coinvolti. L’Agenzia concludeva quindi che l’attività dell’Asd era consistita esclusivamente nell’organizzazione e gestione di corsi di equitazione, nolo e trasporto di cavalli per i quali erano stati percepiti corrispettivi specifici. Conseguentemente disapplicava il regime fiscale agevolativo previsto dalla L. 398/91.
La contribuente proponeva ricorso in Commissione Tributaria, eccependo l’assenza di una organizzazione di tipo imprenditoriale ma soprattutto che l’Ufficio non aveva allegato al proprio atto di accertamento il processo verbale di constatazione e gli ulteriori atti ivi richiamati, concretando un difetto di motivazione. Tale mancata allegazione perdurava anche in sede giudiziale.

LA SENTENZA La Commissione Tributaria provinciale di Frosinone non ha avuto dubbi nell’annullare l’atto impositivo (sent. 306/2021 Presidente: Ferrara; relatore: Iadecola). L’agenzia non può esimersi dal produrre gli atti in giudizio al fine di provare i fatti «posti a fondamento dell’accertamento. Ciò anche quando quest’ultimo abbia carattere induttivo». Ciò premesso, la qualificazione dell’associazione sportiva come impresa commerciale, e la successiva determinazione del maggior reddito imponibile, sono avvenute sulla base di svariati elementi tutti illustrati e documentati nel p.v.c. e nei relativi allegati, che venivano soltanto richiamati nell’atto di accertamento.

Il processo verbale, tuttavia, hanno precisato i giudici, «non è stato depositato in giudizio da nessuna delle parti, né sono stati depositati i relativi eventuali allegati». A tal proposito la commissione laziale ha sottolineato: «l'Agenzia delle entrate, nelle proprie controdeduzioni, richiama gli atti in questione, e indica il processo verbale tra i documenti acclusi alla comparsa, sub nn. (...)-(...). Tuttavia nel sistema informatico della giustizia tributaria, consultato il giorno dell'udienza, questi documenti non risultano disponibili». Anzi, «è presente una ricevuta del S. in data 4 settembre 2020, ore 14:31, da cui risulta che il deposito del processo verbale, suddiviso in n. 4 file, non è stato accettato con la causale "certificato di firma scaduto"». Sicché «questo giudice non dispone di quei documenti che la stessa Agenzia ha utilizzato per giungere alle proprie conclusioni, tra cui, in particolare, gli estratti dei conti correnti, i verbali delle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti, l'esposto (...) e così via». Tutto ciò considerato ed in applicazione di tali principi di diritto, la CTP non ha che potuto constatare che i presupposti dell'accertamento non fossero stati dimostrati, con conseguente accoglimento del ricorso e condanna dell’Agenzia delle Entrate.


CONCLUSIONI La CTP di Frosinone ha in sostanza ritenuto che il mero richiamo agli atti (p.v.c. ed allegati), così come da motivazione dell’avviso di accertamento, fosse del tutto insufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova. Onere della prova di cui l'Agenzia delle Entrate è gravata anche in caso di accertamento induttivo, poiché gli elementi sui quali l’amministrazione finanziaria incentra la propria pretesa devono essere comunque provati da parte sua. Il Collegio, in altri termini, avrebbe dovuto essere messo nella condizione di avere cognizione diretta, e non de relato, di tutte le circostanze menzionate nell'atto. Dovendo peraltro tale allegazione, a nostro avviso, essere necessariamente coeva all’emissione dell’atto ai fini di una corretta e valida motivazione, nel rispetto del diritto di difesa e di tutte le guarentigie previste dallo Statuto dei diritti del Contribuente.

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