Non cessa l’ondata di polemiche alimentata in questi mesi da un malcontento generale dei contribuenti riconducibile ai limiti stringenti a cui il legislatore ha subordinato la possibilità di impugnazione degli estratti di ruolo rilasciati dall’AdER su richiesta dello stesso contribuente. Ma, che cosè l’estratto di ruolo? L’estratto di ruolo può essere definito un elaborato informatico interno rilasciato dall’AdER sul quale viene riepilogata tutta la situazione debitoria del contribuente sia esso persona fisica o giuridica;in altre parole, si tratta di un documento di sintesi nel quale vengono riportate tutte le cartelle di pagamento emesse e notificate da parte dell’Agente di riscossione. Ora, volendo fare un passo indietro, fino ad ottobre del 2021 era possibile da parte del contribuente impugnare l’estratto di ruolo davanti al giudice tributario o in alternativa davanti al giudice ordinario eccependo la mancata notifica o anche il vizio di notifica di una o più cartelle di pagamento riportate nell’estratto di ruolo rilasciato dall’AdER. Negli ultimi anni sono stati centinaia le azioni giudiziali attivate dai contribuenti attraverso le quali i contribuenti hanno impugnato l’estratto di ruolo unitamente al quale hanno eccepito la mancata o irregolare notifica di una o più cartelle di pagamento in esso indicate. Secondo le dinamiche processuali ciò ha implicato la cosiddetta “inversione dell’onere della prova” a carico dell’ AdER (gia Equitalia SPA) che in qualità di parte convenuta è stata costretta a dimostrare sub judice l’avvenuta nonché regolare notifica delle cartelle di pagamento contestate dai contribuenti. In molti casi, l’attivazione di un’azione giudiziale immediata, ossia, la possibilità di potere impugnare da subito l’estratto di ruolo rilasciato dall’AdER unitamente alle cartelle esattoriali ha evitato il procrastinarsi della procedura di riscossione coattiva da parte dell’AdER, evitando così la notifica di atti esecutivi particolarmente stringenti (pignoramenti presso terzi, ipoteche immobiliari, ecc.) nei confronti del contribuente. Senonchè, a fine ottobre del 2021 il legislatore ha deciso di cambiare scenario limitando notevolmente la possibilità di impugnazione degli estratti di ruolo da parte del contribuente e comprimendo pertanto la possibilità di difesa del contribuente in una fase cosiddetta anticipata rispetto alla procedura di riscossione coattiva in senso stretto (procedura di esecuzione forzata) che prevede la notifica di atti esecutivi particolarmente gravosi per il contribuente-debitore.
In particolare, la L.n°215 del 17 dicembre 2021 ha modificato l’art.12 del DPR n°602/1973 inserendo in esso il comma 4 bis attualmente vigente il quale dispone testualmente: “ L’estratto di ruolo non è più impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’art.80, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50 oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art.1, comma 1 lett.a) del regolamento di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2006, n°40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
In altre parole, la novella intervenuta a dicembre 2021 (L.n°215/2021) ha precluso irrimediabilmente la possibilità di impugnazione degli estratti di ruolo subordinando tale possibilità alla coesistenza tassativa di tre condizioni: a) l’esistenza di un pregiudizio riconducibile alla partecipazione ad una procedura di appalto; b) l’impossibilità di poter riscuotere somme vantate dal debitore esecutato nei confronti della Pubbliche Amministrazioni (ex art.48 bis DPR n°602/1973); c) la perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A. Ad esclusione di queste tre casistiche tassativamente richieste dal legislatore non è più possibile impugnare gli estratti di ruolo rilasciati dall’AdER.La preclusione di una tutela giurisdizionale cosiddetta “anticipata” non più possibile secondo la nuova disposizione di legge contenuta nell’art.12, comma 4 bis DPR 602/73 ha sollevato molteplici profili di incostituzionalità della novella; in particolare, fondati dubbi di incostituzionalità sussistono soprattutto con riferimento agli art.3, 24 e 113 della Costituzione con riferimento ai quali in diversi procedimenti attualmente pendenti sia davanti ai giudici tributari sia davanti ai giudici ordinari è stato richiesto l’intervento della Corte Costituzionale. In particolare, la previsione normativa di cui all’art.3 della nostra Costituzione dispone espressamente che:“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingue e religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Ancora, l’art.24 della nostra Carta costituzionale dispone testualmente: “ La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.
Ora, in osservanza al dettato costituzionale disposto dagli artt 3 e 24 della Costituzione, ci si chiede in considerazione di quale criterio equitativo (che dovrebbe garantire pari dignità di ogni cittadino nel difendere i propri diritti) il legislatore a seguito della modifica apportata all’art.12 del DPR. N°602/1973 con l’inserimento del comma 4 bis abbia voluto garantire la possibilità di impugnazione degli estratti di ruolo esattoriali solo ad una determinata categoria di soggetti in grado di configurare le tre condizioni tassativamente richiamate dalla norma sopra indicata, precludendo, in mancanza delle casistiche previste ex lege, gli interessi dell’intera collettività circa la impossibilità di attivazione di un’azione giudiziale “anticipata” finalizzata ad evitare, per quanto possibile, la notifica di atti esecutivi emessi dall’AdER particolarmente gravosi poichè in grado di incidere notevolmente sulla sfera patrimoniale del contribuente. In uno scenario tutt’altro che facile cresce l’attesa per la pronuncia della Corte Costituzionale che non tarderà ad arrivare, sperando che almeno questa volta la posizione della Consulta possa garantire con serenità ed equilibrio l’osservanza dei principi costituzionali imprescindibili per il bene comune.