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Arneo, bonificare almeno l'illegalità

 
Ercole Farina Valaori

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Ercole Farina Valaori

Per il fisco parti invertite tra onesti e disonesti

Tassa ingiusta per opere di bonifica sempre contestate

Martedì 26 Gennaio 2021, 16:42

Dopo il cambio del concessionario per la riscossione coattiva dei contributi di bonifica, il Consorzio speciale per la bonifica di Arneo sta sollecitando in questi giorni il pagamento del tributo 630 (anno 2015) e minaccia il ricorso all’ingiunzione fiscale per il recupero delle somme non corrisposte nei termini assegnati.

Lo dico subito, l’Arneo incarna bene l’immagine di un Paese nel quale – con la complicità di chi dovrebbe scongiurare il vilipendio della cosa pubblica, ma si esime dall’intervenire – è “lecito”, non di rado, fare scempio impunemente dei pilastri dello Stato di diritto. 

Che è quello in cui, per proporre un esempio calzante, quando un soggetto pubblico richiede una prestazione obbligatoria di natura economica, la richiesta deve trovare fondamento in una legge. Il che – come spiegheremo – non accade nel caso del famigerato tributo 630.

Per questo emblema di mala fiscalità il quadro della situazione di oggettivo riferimento mostra un indegno campionario di violazioni di norme e principi costituzionali [legalità, imparzialità, buon andamento e ragionevolezza dell’agere amministrativo].

Provo a riassumere i punti nodali della questione.

La disciplina comune e speciale in materia di bonifica integrale – secondo la migliore Dottrina ed un orientamento giurisprudenziale ormai considerato jus receptum – stabilisce che i proprietari di terreni e fabbricati siti all’interno del perimetro di contribuenza assumono l’obbligo di concorrere nella spesa necessaria ai fini dell’esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica solo qualora ricevano “un beneficio diretto e specifico dall’attività” dell’Ente.

Occorre un’utilitas effettiva e “speciale” apportata dalle opere di bonifica al singolo immobile che si assoggetta all’onere tributario, ove goda di un “incremento di valore in rapporto causale”  con la realizzazione delle opere suddette e con la citata manutenzione delle stesse.

Il vantaggio derivante dalla bonifica non può essere indiretto o generico - benché “comune a più immobili” o “a tutte le proprietà” - ma deve risultare concreto, effettivo e va accertato con riferimento a ciascun bene.

Bisogna sottolineare, peraltro, che le disposizioni regolatrici della materia non consentono che il beneficio in parola sia accertato “a prescindere dall’inclusione della spesa nel piano di riparto e dei contribuenti nella platea dei soggetti per i quali è stato” verificato  “un concreto beneficio”.

Le legge esclude, inoltre – “ancor più nel caso di fabbricati non rurali eventualmente compresi nel perimetro di bonifica” – la previsione di un dovere di contribuzione riconducibile “a vantaggi generali arrecati all’ambiente o alla salubrità dell’aria, spesso proiettati al di fuori del comprensorio di bonifica”.

Poiché la normativa definisce una nozione di beneficio riferita “non già al territorio nel suo complesso, ma al bene inteso in senso specifico e differenziato” – sancendo una stretta “correlazione tra sacrificio e vantaggio, tra spesa consortile e benefici tratti dai proprietari” – i contributi “imposti non possono gravare su tutti indistintamente gli immobili esistenti nel comprensorio di bonifica in base ad una presunzione di vantaggio generale ed indiretto”.

Come – appunto – quello “ricollegabile al miglioramento dell’igiene e… delle condizioni ambientali”.

Discorso a parte merita la vicenda dei Piani di classifica, che non si conformano ai principi suddetti.

Per ragioni di spazio, si chiarisce – in breve – che tali piani: a) formulano “criteri di determinazione del contributo astratti e generici, in maniera approssimativa e presuntiva”, astenendosi dall’individuare “i benefici effettivamente conseguiti”, rinunciando a commisurare l’utilitas “alle singole unità interessate” e limitandosi “ad applicare valori medi di zona”, senza garantire “una fedele applicazione dei principi vigenti sopra ricordati”; b) finiscono, perciò, “con il prescindere dalla reale entità del beneficio specificatamente arrecato dalle opere di bonifica ai singoli” immobili, precludendo l’attuazione di un criterio di riparto che misuri “la differenza dei valori  o redditi ante bonifica e post bonifica”; c) si traducono in una giustificazione arbitraria del potere impositivo che, lungi dall’ancorarsi al miglioramento fondiario di ciascun bene, trova la sua legittimazione nel “solo fatto che l’esistenza delle opere e l’attività del Consorzio” evitano “che i beni ricadenti nel comprensorio vengano danneggiati dal comportamento idraulico dei terreni”.

Fatta questa necessaria digressione, qui preme ribadire che nessun obbligo contributivo può essere accollato ai proprietari privati se il Consorzio – anziché agire nell’interesse dei soci – assolve al proprio compito per finalità “di interesse generale”: come, ad esempio, “la difesa idraulica del territorio, la gestione delle risorse idrauliche o la tutela ambientale”.

E’ indubbio che presupposto dell’imposizione contributiva – ossia del dovere di contribuzione alle opere eseguite dai consorzi di bonifica - sono : a) la proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile; b) una condizione distintiva di tale bene – che è al contempo uno stato di fatto e una situazione di diritto – per cui il cespite deve trarre dalle opere succitate un’utilitas, un vantaggio particolare, un beneficio “speciale” inerente all’immobile, “comportandone un incremento di valore in rapporto causale” con l’esecuzione delle opere di bonifica e con la loro manutenzione.

Ora la domanda è: che succede se tali presupposti non si verificano e l’Arneo prosegue imperterrito nella sua attività di vessazione dei consorziati – fra i quali assai numerosi sono i nostri iscritti – perseguitandoli con incessanti rivendicazioni di somme cospicue, nella perdurante “assenza di opere di manutenzione e di bonifica”.

Ebbene, perizie suffragate da documentazione fotografica e rilievi aerofotogrammetrici attestano che nelle zone di influenza “non si effettua manutenzione da diversi anni”. Mancano “interventi ordinari e straordinari sugli immobili” dei proprietari, con la conseguenza che i loro terreni e fabbricati non fruiscono “né direttamente né indirettamente di alcun beneficio”.

Insomma, vendite di fumo a parte, le opere di bonifica e manutenzione non si fanno! .

Un’annotazione doverosa.

Gli aderenti a Confindustria Brindisi hanno esperito, a suo tempo, ogni rimedio utile a contestare e contrastare – in tutte le sedi – le pretese avanzate dal Consorzio. Ivi compresi gli “inviti all’autotutela”: volti ad agevolare la resipiscenza dell’Arneo caduto in errore [con l’emanazione dei provvedimenti impositivi illegittimi], al fine di evitarne o ridurne i pregiudizi derivabili dalle violazioni commesse. I nostri soci hanno così assolto il “dovere di solidale cooperazione” ex art. 2 Cost., nel rispetto delle regole generali di correttezza e buona fede. Hanno, pertanto, anche attuato il “comportamento operoso” e adempiuto agli obblighi collaborativi previsti da una notissima pronuncia del Consiglio di Stato [ad. plen., sent. n. 3/2011], allo scopo di non aggravare la posizione dell’Ente impositore responsabile della condotta antigiuridica posta in essere con i suoi atti contra jus.

Torniamo alla domanda originaria.

Qualora mancassero – e mancano senza alcun dubbio [come risulta dal quadro normativo e fattuale di riferimento sopra delineato] - tutti gli elementi della fattispecie legale, preordinati a legittimare la pretesa contribuiva, si configurerebbe un’ipotesi di abuso di esercizio della potestà impositiva per acclarata illegittimità del provvedimento applicativo del tributo.

Va ricordato, peraltro, che disposizioni e principi vari – anche di rango costituzionale – tutelano il diritto dei cittadini di non subire pregiudizi ingiustificati  e conseguenti alla richiesta di adempiere prestazioni, personali o patrimoniali, “fuori dei casi previsti dalla legge”.

Occorre rammentare, infine, all’Arneo – inosservante dell’obbligo di ripristinare la fiscalità infranta con il diniego di autotutela opposto alle domande di revoca di provvedimenti affetti da manifesta e comprovata antigiuridicità – che agire per la riscossione di un credito oggettivamene inesistente, riconducibile a violazione o falsa applicazione di norme di diritto, equivale a perpetrare – come accennato – un abuso nell’esercizio della funzione pubblica impositiva, con violazione dei doveri inerenti a tale funzione. Anche sotto il profilo della “disubbidienza” alle regole che governano lo Stato di diritto e agli obblighi costituzionali che gravano sulle P.A. .

Significa pure – secondo un autorevole e diffuso orientamento – determinare verosimilmente l’insorgenza di “eventuali responsabilità contabile, civile e penale”.

Come asserito dal Garante del contribuente per la Puglia, in perfetta sintonia con la nostra posizione. Morale della favola. L’Arneo si assume la responsabilità del suo ingiustificato e consapevole rifiuto di emettere, su richiesta degli interessati, gli annullamenti in autotutela dei provvedimenti ablatori viziati per contrasto con disposizioni inderogabili.

Annullamenti che non sono esplicazione di un potere discrezionale, ma esercizio di una funzione obbligatoria in presenza di documentata e palese illegittimità/infondatezza della pretesa impositiva. Ciò, stanti la natura vincolata delle attività amministrative in campo fiscale e il totale assoggettamento del fenomeno tributario al principio di legalità.

La predetta responsabilità si ricollega all’intento di conseguire un vantaggio patrimoniale indebito – perché non spettante in base alla legge – e all’effetto di provocare un danno ingiusto, non jure e contra jus: perché l’Arneo acquisisce contribuzioni non dovute per mancanza dei presupposti della tassazione. Esplica, inoltre, il potere di supremazia tributaria con modalità e strumenti lesivi del precetto generale del neminem laedere, violando i doveri di correttezza, prudenza e diligenza della P.A.; oltre che i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione [artt. 28 e 97 Cost., 2043 c.c.; legge 212/2000].

Gli interessati decideranno ora, per il “cod. 630 anno 2015”, se attivare ogni strumento di tutela, anche risarcitoria – in tutte le sedi possibili [tributaria, contabile, civile e penale] – per far valere i loro diritti contro gli autori di un atto di spoliazione, basato sull’oltraggio alla Carta e su una mendace rappresentazione della realtà.

(Ercole Farina Valaori - Responsabile area fisco, trasparenza e legalità

Confindustria Brindisi)

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