La crisi pandemica in atto ha modificato notevolmente lo scenario economico mondiale. La chiusura di numerose attività economiche, i licenziamenti o la riduzione delle ore lavorative dei lavoratori dipendenti, le riaperture a singhiozzo per diverse tipologie di attività, a seconda del colore attribuito alla propria Regione o del codice Ateco dell’attività esercitata, hanno comportato per molti soggetti l’impossibilità di poter onorare, alle scadenze pattuite, il pagamento dei debiti contratti; in questo scenario potrebbe essere opportuno ricorrere ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il sovraindebitamento è “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determini la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
La Legge 3 del 2012 ha previsto tre strumenti: il piano del consumatore, l’accordo con i creditori e la liquidazione del patrimonio, per consentire ai consumatori, ai professionisti, alle piccole imprese non fallibili e agli enti privati, senza scopo di lucro, la possibilità di superare le condizioni di crisi che non consentono di ottemperare con regolarità e integralmente ai debiti accumulati.
Il piano del consumatore, riservato al consumatore o al debitore, privi di partita Iva, che ha assunto obbligazioni estranee all’attività imprenditoriale o professionale e prevede la ristrutturazione del debito da sottoporre alla valutazione del Giudice, ma senza che vi sia l’approvazione preventiva da parte dei creditori.
L’accordo di composizione della crisi prevede la ristrutturazione del debito sulla base di un piano che indichi importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti, eventuali garanzie rilasciate e modalità specifiche per l’eventuale liquidazione dei beni, previa approvazione della maggioranza dei creditori; questa procedura è riservata alle imprese non fallibili ed ai professionisti.
Il procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore prevede la ristrutturazione del debito mediante la liquidazione di tutti i beni, il cui ricavato è destinato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
La liquidazione del patrimonio è alternativa alle prime due ma ha le stesse finalità.
Possono accedere a queste procedure i seguenti soggetti:
- consumatore
- imprenditore agricolo
- start up innovativa
- impresa minore che secondo la normativa non è fallibile (l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 50.000; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia);
- imprenditore cessato
- socio illimitatamente responsabile
- professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi
- società professionali ex L. 183/2011
- associazioni professionali o studi professionali associati
- società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali
- enti privati non commerciali
Non possono, invece, accedere alle procedure:
- l’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
- chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento.
- chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore.
- chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.
Per poter accedere ad una delle procedure è opportuno, ma non obbligatorio, farsi assistere da un professionista (commercialista, avvocato, ecc.) che dovrà verificare se sussistono i requisiti per accedere ad una delle procedure e, qualora vi fossero, si dovrà presentare apposita istanza ad un Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (O.C.C.).
Si tratta di un’istituzione, imparziale ed indipendente, iscritta all’apposito Registro del Ministero di Giustizia, che valuta la sussistenza dei presupposti per avviare la procedura (aspetti formali e sostenibilità della proposta) e, in caso di esito positivo, assiste l’istante, tramite un Gestore della Crisi, nella ristrutturazione del debito e provvede ad elaborare una relazione scritta che indica la fattibilità e la sostenibilità del piano.
La relazione deve essere depositata presso il Tribunale competente per territorio, in base alla residenza del debitore.
Se il Giudice incaricato approva il piano di risanamento del debito, così come attestato dall’O.C.C., questo viene omologato con conseguente attuazione di quanto ivi indicato.
Al termine della procedura, se tutto è stato attuato secondo il piano omologato dal Giudice, si procederà con l’esdebitazione che consiste nella cancellazione dei debiti residui non pagati.
A seguito dell’approvazione del Codice della Crisi e dell’Impresa, la normativa sul sovraindebitamento ha recepito alcune importanti novità, tra le quali vi sono:
- il cambio del nome delle procedure
- l’Accordo di Composizione diventa Concordato Minore;
- il Piano del Consumatore diventa il Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore;
- la Liquidazione del Patrimonio diventa la Liquidazione Controllata del Sovraindebitato.
La procedura familiare: i membri di una stessa famiglia (il coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti di un’unione civile e i conviventi di fatto) possano presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune.
Soci illimitatamente responsabili di società di persone: tra i consumatori ora rientrano anche i soci illimitatamente responsabili di società in nome collettivo (s.n.c.), società in accomandita semplice (s.a.s.) e società in accomandita per azioni (s.a.p.a.), purché si tratti di debiti estranei a quelli societari.