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Il COPASIR e la democrazia costituzionale

 
Dott. Franco Sicuro*

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Dott. Franco Sicuro*

Il COPASIR e la democrazia costituzionale

Compito decisivo nelle dinamiche di funzionamento di una democrazia parlamentare, tanto da giustificarne l’istituzione e la regolamentazione per mezzo della legge, non già dei regolamenti parlamentari

Venerdì 07 Maggio 2021, 15:53

16:04

Come accaduto con gli ormai famosi DD.P.C.M., anche il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) è divenuto, ormai da diverse settimane, il terreno di scontro tra maggioranza ed opposizione in ordine al rispetto delle regole del gioco democratico e della garanzia delle opposizioni in una democrazia costituzionale.

Il COPASIR, infatti, costituisce la più importante tra le commissioni bicamerali svolgenti attività di controllo. Istituito dalla legge n. 124 del 2007, esso ha il compito di verificare “in modo sistematico e continuativo, che l’attività del sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni”. Compito decisivo nelle dinamiche di funzionamento di una democrazia parlamentare, tanto da giustificarne l’istituzione e la regolamentazione per mezzo della legge, non già dei regolamenti parlamentari. Per di più, al fine di scongiurare pericolose convergenze (e convenienze) tra maggioranza ed Esecutivo in punto di controllo dei servizi segreti, la legge istitutiva ne ha prescritto la composizione paritaria “tra maggioranza e opposizioni”, cui spettano rispettivamente cinque rappresentanti. Nel far ciò, tuttavia, essa ha inteso altresì garantire, sebbene in misura in un certo senso recessiva, la proporzionalità tra i gruppi parlamentari nella composizione del Comitato medesimo, ferma restando, in ogni caso, l’elezione del presidente “tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione”.

È quindi il rapporto tra maggioranza ed opposizione, parificato in ragione dei compiti ispettivi e di controllo attribuiti dalla legge al COPASIR, a costituire l’oggetto principale della contesa politica in atto. La formazione del Governo Draghi, infatti, ha ribaltato i precedenti equilibri parlamentari, sancendo l’ingresso nella maggioranza dei gruppi “Lega – Salvini Premier” e “Forza Italia”. Rimasto il solo gruppo parlamentare di opposizione, Fratelli d’Italia ha rivendicato la presidenza e la rimodulazione della composizione del COPASIR, invocando l’applicazione della previsione legislativa succitata. Dopo settimane di discussioni e ricostruzioni interpretative, nonché – sia detto incidenter tantum – di mancate dimissioni, i Presidenti delle due Camere hanno declinato la propria competenza in punto di modifica della composizione del Comitato parlamentare, auspicando una decisione politica unanime in grado di risolvere le questioni dibattute.

Nel far ciò, essi hanno richiamato l’eccezionalità della situazione politica attuale e, soprattutto, il “precedente D’Alema”. L’On. D’Alema, infatti, nel 2011, a seguito della fiducia votata dal gruppo cui apparteneva – il PD – al Governo Monti, decise di rassegnare le proprie dimissioni dalla presidenza del COPASIR; dimissioni poi rigettate per accordo unanime degli altri gruppi parlamentari, i quali consentirono così all’allora presidente D’Alema di rimanere in carica sino alla fine della legislatura. Cionondimeno, il precedente del 2011, come peraltro espressamente affermato dai Presidenti Fico e Casellati, non può ritenersi del tutto conforme alla situazione attuale. Per di più, quale esempio di prassi applicativa contra legem, la relativa riproposizione non parrebbe di certo auspicabile. Il fatto è che la politica non può essere del tutto s-regolata, né rimessa al libero accordo dei partiti quando a rilevare sono esigenze fondamentali e congenite del costituzionalismo, come quelle inerenti alla garanzia del ruolo e delle prerogative dell’opposizione. Non a caso, nella vicenda in esame, la regola non manca.

Anzi, si tratta di una previsione legislativa, non già regolamentare, come tale sintomatica della delicatezza dell’equilibrio degli interessi in gioco. Ecco perché, soprattutto alla luce della nuova geometria politica a sostegno del Governo Draghi, a Fratelli d’Italia non può essere negata la presidenza del COPASIR. Non solo. Anche se la littera dell’articolo 30 della legge n. 124 del 2007 parla di “opposizioni” al plurale, la ratio della disposizione induce a ritenere che non possa essere disattesa neppure la richiesta, proveniente dal medesimo gruppo parlamentare di opposizione, volta ad ottenere la modifica della composizione del Comitato medesimo. È vero, infatti, che il gruppo parlamentare richiedente consta di (soli) 33 deputati e 19 senatori, ma, e la considerazione sembra essere decisiva, i poteri ispettivi e di controllo dei servizi segreti attribuiti al COPASIR fanno sì che il tradizionale rapporto di proporzionalità tra maggioranza e opposizione debba retrocedere dinanzi alla prevalente esigenza – costituzionalmente e legislativamente sancita – di garanzia delle prerogative dell’opposizione e delle minoranze parlamentari. E tanto, peraltro, parrebbe espressamente sancito dalla legge medesima, laddove afferma la prevalenza (“comunque”) della “rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni”. Già solo da tali brevi considerazioni, emerge la necessità di risolvere in tempi brevi la questione involgente la composizione del COPASIR, sol che si pensi alla gravità della paralisi di un organo tanto importante all’interno del delicato equilibrio su cui si regge una democrazia costituzionale. La democrazia, infatti, non è governabile da numeri esatti ma, a volte, i numeri contano.

La necessità della composizione paritaria maggioranza-opposizione di un organo di controllo, con attribuzione della presidenza all’opposizione, non può, quindi, essere ridotta ad un mero problema di interpretazione, della legge o del regolamento. A guardar bene, anzi, sul COPASIR parrebbe misurarsi, con riferimento all’eccezionalità di una situazione politica tanto squilibrata tra maggioranza e opposizione, la capacità di tenuta della democrazia costituzionale.

*dottorando di ricerca in Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Bari

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