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Bari, figlio di due mamme, i giudici confermano l'atto di «trascrizione» «Genetica non definisce famiglia»

 
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Bari, figlio di due mamme, i giudici confermano l'atto di «trascrizione»

La Corte d'Appello ha rigettato il reclamo presentato dal Ministero dell’Interno nel 2019

Lunedì 03 Febbraio 2020, 17:22

19:25

BARI - La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, ha rigettato il reclamo presentato dal Ministero dell’Interno nel 2019, confermando la validità della «trascrizione» da parte del Comune di Bari «dell’atto di nascita» di un bambino, che oggi ha tre anni e mezzo, figlio biologico di una donna inglese unita civilmente con una donna barese.
Il ministero sosteneva nel ricorso che «la trascrizione dell’atto di nascita di un minore che non ha alcun legame di sangue con un cittadino italiano è contraria ai principi primari costituzionalmente garantiti quali sono quelli relativi al diritto alla cittadinanza italiana».
Per i giudici dell’Appello, invece, sono prevalenti «il supremo interesse del minore» e «la tutela dei suoi diritti fondamentali, tra i quali spicca il diritto al riconoscimento della genitorialità».

Secondo i giudici baresi, il diritto al riconoscimento della genitorialità, è «a pieno titolo oggetto di tutela costituzionale quale diritto ad instaurare relazioni affettive durature con un genitore, o meglio ancora con entrambi i genitori, che debbano assicurargli mantenimento, istruzione ed educazione adeguati».
La vicenda giudiziaria inizia nell’agosto 2017, quando l'Ambasciata d’Italia a Malta trasmette all’Ufficiale di Stato civile del Comune di Bari l’atto di nascita di un bambino nato nel Regno Unito a ottobre 2016 da madre biologica inglese e altro genitore di sesso femminile e nazionalità italiana. L’atto viene trascritto a ottobre 2017 ma nel marzo successivo una nota del Ministero evidenzia la «insussistenza dei presupposti per riconoscere un collegamento con l’ordinamento italiano al figlio di cittadina straniera unita civilmente con cittadina italiana». A questo punto viene interessata la Procura di Bari, che chiede inizialmente al Tribunale la cancellazione della trascrizione dell’atto e poi vi rinuncia, dopo aver preso atto dell’avvenuta unione civile tra le due donne.
Il Ministero insiste, opponendosi alla trascrizione, e ottiene prima, nel maggio 2019, un rigetto dal Tribunale di Bari per mancata legittimazione ad agire e adesso dalla Corte, che ritiene al contrario legittimo l’interesse del Ministero, un rigetto nel merito.
La Corte spiega che «la trascrizione in Italia di certificati validamente formati all’estero può essere negata soltanto nel caso di contrarietà all’ordine pubblico», con «esclusivo riferimento al concetto di surrogazione di maternità». Nel caso specifico «la tecnica fecondativa adottata è assimilabile alla fecondazione eterologa».

«L'elemento della diversità di sesso tra genitori, nel quadro complessivo del nostro ordinamento, non può giustificare una condizione deteriore per i figli». Lo scrive la Corte di Appello di Bari nella sentenza con cui, rigettando il reclamo presentato dal Ministero dell’Interno, ha confermato la trascrizione dell’atto di nascita di un bambino nato all’estero, figlio di due donne.
«Il prevalente interesse del minore», spiegano i giudici, "verrebbe leso e strumentalizzato qualora, attraverso il rifiuto dell’identità-conseguenza del riconoscimento in Italia come figlio delle due madri, il risultato sarebbe la stigmatizzazione della condotta delle due madri, per aver le stesse cercato fuori dall’Italia la realizzazione del diritto a divenire genitori, anche se non biologici».
Richiamando una sentenza della Corte Costituzionale, i giudici baresi ricordano che «il dato della provenienza genetica non costituisce un requisito imprescindibile della famiglia».
Per la Corte di Appello di Bari, infatti, «il progetto genitoriale di una coppia omosessuale» unita civilmente che ricorra alla fecondazione eterologa, è come quello «di una coppia che, per sterilità o infertilità assoluta ed irreversibile, non sia in grado di procreare autonomamente».
«Non pare più possibile affermare - continua la sentenza - che il termine coppia sia di per sé giuridicamente riferibile alle sole coppie di sesso diverso» e «sarebbe piuttosto da assumersi come violazione dell’art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ogni disparità di trattamento fra coppie eterosessuali e omosessuali, a fortiori dopo l’entrata in vigore della Legge Cirinnà».

I LEGALI LGBTI - «E' una decisione molto importante perché riconosce che esiste una genitorialità intenzionale. La pietra angolare di ogni decisione deve essere la tutela del bambino e mi auguro che questo decreto sia di stimolo per altri giudici, altri tribunali e rassicuri i sindaci sulle trascrizioni. L’obiettivo deve essere riconoscere a questi bambini e a questi genitori il diritto ad essere una famiglia». Lo dice l’avvocato Pasqua Manfredi dell’Avvocatura per i diritti Lgbti-Rete Lenford, commentando la decisione della Corte di Appello di Bari che ha confermato la validità della "trascrizione» da parte del Comune di Bari «dell’atto di nascita» di un bambino, figlio biologico di una donna inglese unita civilmente con una donna barese.
Manfredi, con i colleghi Giacomo Cardaci e Manuel Girola, si è costituita nel procedimento relativo alla trascrizione dell’atto di nascita. Oltre all’associazione, ad opporsi alla cancellazione dell’atto chiesta dal ministero dell’Interno, si è costituito il Comune di Bari, rappresentato dall’avvocato Biancalaura Capruzzi.
«Non abbiamo ancora una legge che garantisca a questi bambini di essere automaticamente figli - aggiunge la legale dell’associazione Lgbti - e quindi chiediamo maggiore coraggio da parte del legislatore, di non continuare a delegare ai giudici le decisioni sul riconoscimento del diritto alla genitorialità piena e alla non discriminazione».(

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