Nel mentre si celebravano gli auguri nelle case degli italiani ed ivi si brindava al 2025 che arrivava, il legislatore delegato approvava - sul filo di lana della scadenza risolutiva della delega parlamentare (L. 78/2022) e di quella imposta dal Pnrr - il nuovo testo del «Codice degli Appalti», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie ordinaria N. 45/L, nr. 305 del 31 dicembre 2024.
A meno di due anni, tenuto conto della giurisprudenza formatasi a cura del Consiglio di Stato e dei rilievi mossi dall’Anac sul d.lgs. 31 marzo 2023 nr. 36, entrato in vigore e in efficacia a scaglioni (il primo aprile e primo luglio successivo, per come scandito rispettivamente dall’art. 229 commi 1 e 2), è arrivato l’anzidetto nuovo codice dei contratti pubblici. Con quanto accaduto in otto anni, si ha modo di registrare ad oggi tre performance regolatorie temporali attive: quella prima della riforma recata dal d.lgs. nr. 50/2016 (già complessa per suo conto), quella della riforma del 2023 e quest’ultima, approvata con il d.lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
Sarà un bel da fare riuscire a barcamenarsi tra le tre discipline, peraltro non immuni da modifiche intermedie, in relazione ai contratti in essere. Di quella formatasi antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, - per lo più dal medesimo disciplinati con effetti esplicitamente riconducibili al principio generale del tempus regit actum (art. 226, comma 2) - e quelli ad esso successivi, con una disciplina confermativa recata dalla riforma della riforma. Ciò in quanto, in vigenza del «vecchio nuovo codice» del 2023, le vigenze e le efficacie presentavano una scansione decisamente complessa, anche in relazione alle attività dei Collegi Consultivi Tecnici costituiti e operanti, per come disciplinate dal combinato disposto degli articoli che vanno dal nr. 224 al nr. 229 della riforma del 2023. Una ragione di diritto, quella che impone generalmente la continuità dell’applicazione della legge del tempo in cui la fattispecie contrattuale si concretizza, che ha trovato nel d.lgs. 209/2024 la sua sostanziale riconferma metodologica negli artt. 70 - 72.
La ratio della riscrittura del Codice degli appalti, vecchio di soli 17 mesi di vigenza, è da rinvenire nella uniformità applicativa dei principi e nell’assoluta conferma di quelli ispiratori. Prevalentemente di quelli riconducibili alla revisione dei prezzi e al concetto di equivalenza riferibile alle tutele assicurate dai contratti collettivi nazionali di lavoro nonché a quello dell’equo compenso relativo ai servizi di architettura e ingegneria.
Con questo, la intervenuta revisione non modifica affatto la filosofia di fondo. Quella che spinse il Consiglio di Stato, delegato a proporne il testo al Governo di allora, a conseguire importanti risultati: la chiarezza e l’adeguatezza delle norme a disegnare il novellato sistema dei contratti pubblici nonché l’omogeneità applicativa. Requisiti tali da consentire la crescita della maturità del settore, impegnando la pubblica amministrazione a lavorare per il risultato, ma nello stesso tempo ad incrementare, innovativamente, il rapporto di fiducia tra stazione appaltante e appaltatore. Un obiettivo che ha portato il redattore del d.lgs. 36/2023 a ricodificare il partenariato pubblico-privato in operazione economica, da regolamentare con contratti atipici, allo scopo di incentivare la formazione di un rapporto fiduciario e collaborativo tra pubbliche amministrazioni e imprenditori del mercato.
In buona sostanza, al di là dei temi di merito applicativo sotto il profilo dell’applicabilità prevalente della disciplina regolatoria dei negozi già in essere dal 2016 in avanti, il nuovissimo codice, letto nella sua interezza, corregge e coordina quanto residuato in ragione di ripetizioni e naturali disallineamenti testuali tra le diverse versioni, rende più chiara la lettera mettendola a riparo da eventuali ambiguità interpretative e modifica, migliorandone le condizioni di accesso, alcuni degli istituti più rilevanti. E ancora, dimostra la volontà chiara di recepire tutte le criticità eccepite dall’Autorità nazionale anticorruzione.
Nel merito dei suoi contenuti, il risultato presenta una chiara compensazione degli interessi in gioco, specie sul tema della revisione dei prezzi, funzionale a non intristire i rapporti con l’imprenditoria. Interessante, tenuto in debita considerazione il susseguirsi di incidenti verificatisi nei cantieri, la disciplina che limita i subappalti, così come la conferma dell’equo compenso in favore dei professionisti tecnici. Forse, qualcosa in più avrebbe meritato, sotto il profilo delle garanzie e delle tutele pubbliche, l’avvio non diffusivo degli appalti sotto soglia senza gara, cui si fa spesso troppo, ingiustificato e «malizioso» ricorso per scopi non sempre premianti per l’interesse generale.