L’approvazione della legge Delega sulla Riforma fiscale rappresenta una vera e propria svolta per l’Italia poiché si presenta ben struturata e organica, «riarticolando» diversi comparti del nostro sistema fiscale-tributario. Tra le tante novità della Riforma sicuramente interessante è quella che riguarda il comparto delle «sanzioni tributarie» che oggi rappresentano un vero e proprio balzello per milioni di contribuenti che finiscono nelle maglie del fisco.
In particolare, l’ assetto normativo che attualmente disciplina il nostro sistema punitivo (il D.lgs. n°471/1997 e il D.lgs. n°472/1997) prevede in caso di illeciti tributari sanzioni molto spesso sproporzionate per non dire iperboliche rapportate alle diverse violazioni tributarie. Non è un caso che la stessa Corte Europea del Diritti dell’Uomo (CEDU) in più di una pronuncia ha evidenziato l’oggettiva sproporzione delle sanzioni previste dal nostro ordinamento giuridico non in linea con i principi comunitari. Da qui, l’esigenza del legislatore delegato di rivedere i criteri principali attraverso i quali sarà possibile quantificare le nuove sanzioni tributarie irrogabili nei confronti del contribuente inadempiente. La norma a cui fare riferimento è l’art.18 della Delega fiscale che al comma 1 focalizza le diverse novità che dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) riguardare il sistema sanzionatorio.
In primis, il legislatore delegato ha inteso rafforzare l’interazione tra sanzioni penali e sanzioni amministrative tributarie molto spesso scollegate tra loro penalizzando non poco il contribuente. Non solo, in quest’ottica, la delega fiscale prevede una maggiore sinergia tra processo tributario e processo penale; due procedure parallele che non dialogano tra loro, penalizzando fortemente il contribuente in caso di illeciti tributari particolarmente gravosi. In materia di sanzioni penali tributarie una novità degna di nota è sicuramente quella che riguarda la rilevanza attribuita alla «sopraggiunta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso». In altre parole, una sorta di esimente prevista dal legislatore delegato che escluderebbe la rilevanza penale dell’illecito tributario realizzato dal contribuente il quale sarà chiamato a rispondere solo della violazione tributaria nei confronti del Fisco. Le ragioni che escludono la rilevanza penale del fatto illecito sarebbe giustificata, secondo il legislatore delegato, dalla mancanza del dolo nel comportamento omissivo realizzato dal contribuente; ma, anche della colpa grave trattandosi di una circostanza che vede il contribuente omettere il pagamento del tributo per ragioni non direttamente imputabili alla sua volontà.
Con riferimento alle sanzioni amministrative tributarie disciplinate dal D.lgs.n°472/1997 rilevano sicuramente le novità previste dalla Delega fiscale in materia di «recidiva» e «continuazione dell’illecito tributario in più periodi d’imposta». Con riferimento alla recidiva, l’art.7, comma 3 del D.lgs.n°472/1997 attualmente in vigore prevede la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di aumentare la sanzione tributaria ordinaria anche fino alla metà nei confronti di chi nei tre anni precedenti sia incorso in altra violazione della stessa indole anche se trattasi di violazioni tributarie non ancora definite dal contribuente mediante ravvedimento, mediazione o conciliazione. Qual è la novità prevista dalla Delega? L’inapplicablità da parte dell’Amministrazione finanziaria della sanzione maggiorata (aumentabile fino alla metà) in caso di recidiva del contribuente qualora questa sia riferita a violazioni tributarie precedenti (commesse nell’ultimo triennio) non ancora definite o cristallizzate, a seguito di un giudizio di accertamento. In altre parole, non si potrà parlare di recidiva del contribuente se le violazioni tributarie pregresse non risultano ancora accertate o definite dal contribuente ma sono ancora interessate da procedure di definizione pendenti. Da ultimo, sembra evidente l’intento del legislatore delegato di assoggettare la sanzione per l’omesso versamento pari al 30% dell’imposta non versata (ex art.13 del D.lgs.n°472/1997) all’istituto del cumulo giuridico delle sanzoni previsto dall’art,12 del D.lgs.n°472/1997 il quale prevede la possibilità di applicazione di una sanzione unica aumentata da un quarto al doppio.
Si tratta di un beneficio in termini sanzionatori oggi non estensibile ai casi di omesso versamento del tributo da parte del contribuente anche nelle casistiche in cui il mancato pagamento dell’imposta viene reiterato dal contribuente in più annualità. Il legislatore delegato, al fine di mitigare, per quanto possibile il carico sanzionatorio gravante sul contribuente, ha espresso in sede di delega la volontà di assoggettare anche le ipotesi di omesso versamento, una delle violazioni più frequenti, al beneficio del cumulo giuridico delle sanzioni quale alternativa al cumulo materiale; ossia, all’applicazione della sanzione unica aumentata da un quarto al doppio. Orientamento, quest’ultimo, espresso dalla stessa Corte di Cassazione in occasione della setenza n°11432 del 08/04/2022. L’auspicio è che quanto disposto dal legislatore in sede di delega fiscale possa effettivamente trovare conferma in sede di conversione legislativa al netto di possibili emendamenti che non mancheranno di certo.