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I comuni fanno cassa
17 Giugno 2017
PIERO MIOLLA
Lucani vessati o indisciplinati, tanto da aver bisogno di divieti e imposizioni per rispettare i limiti di velocità? Il dibattito è tornato d’attualità alla luce dell’installazione di nuovi apparecchi di misurazione elettronica della velocità su alcune strade lucane, che hanno rinfocolato le polemiche e posto all’attenzione il fatidico dubbio: gli autovelox servono a far cassa oppure a garantire il rispetto per legalità e sicurezza? L’autovelox mobile preannunciato dal sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito sulla Matera-Metaponto, le due postazioni fisse (in entrambi i sensi di marcia) già attive sulla Basentana, nei pressi del bivio per Macchia di Ferrandina, e, ancora la volontà del Comune di Pisticci di installarne uno nel suo territorio, per finire alla richiesta del sindaco di Potenza, Dario De Luca, di installare una postazione fissa sulla Potenza-Melfi, ci dicono che, o c’è nuovamente la necessità di imporre ai lucani il rispetto dei limiti di velocità e, con essi, garantire la sicurezza, oppure, molto semplicemente, i municipi intendono fare cassa. A discapito dei cittadini.
I sindaci, naturalmente, si difendono. E sottolineano che se gli automobilisti rispettassero i limiti, non ci sarebbe bisogno di siffatti strumenti. E, soprattutto, non ci sarebbero sanzioni. Che invece fioccano, a dimostrazione dell’indisciplina di taluni. Ma, a proposito di soldi, dove finiscono quelli delle multe? L’articolo 208 del Dlgs 285-92 prevede il vincolo di destinazione nella misura del 50% del gettito realizzato. Con alcuni limiti. Una quota non inferiore a un quarto della parte vincolata va destinata a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente locale; un’altra, sempre non inferiore a un quarto della parte vincolata, per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto dei mezzi e delle attrezzature necessarie; la residua quota per altre finalità collegate al miglioramento della sicurezza stradale: manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione di barriere e sistemazione del manto stradale delle strade comunali, interventi in favore della mobilità ciclopedonale e per la sicurezza stradale a tutela degli utenti disagiati, svolgimento di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale presso le scuole di qualsiasi grado e tenuti dagli organi di polizia locale.
L’articolo 208 dispone che tale riparto venga stabilito annualmente dalla Giunta comunale, che potrebbe destinare anche una quota superiore al 50% alle finalità sopra elencate. Va però ricordato che l’articolo 142, comma 12 bis del CdS prevede che i proventi delle sanzioni sono attribuiti nella misura del 50% ciascuno all’ente proprietario della strada su cui è effettuato l’accertamento e all’ente da cui dipende l’organo accertatore. Che devono destinarli a interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, comprese segnaletica stradale e barriere, al potenziamento dell’attività di controllo e accertamento delle violazioni. Il dubbio sull’effettivo scopo dei comuni, però, rimane.
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