Sabato 06 Settembre 2025 | 23:20

Bari, assolto tecnico Università: «Non si laureò in orario di lavoro»

 
Massimiliano Scagliarini

Reporter:

Massimiliano Scagliarini

Bari, assolto tecnico Università: «Non si laureò in orario di lavoro»

La Corte dei Conti annulla la condanna al tecnico informatico Andrea Ballini

Lunedì 07 Ottobre 2019, 13:04

Nel 2012 era finito ai domiciliari con l’accusa di aver fatto parte della banda che truccava i test di ammissione alle facoltà di odontoiatria: per questo è stato anche condannato, in primo grado, a tre anni e tre mesi. Nel frattempo, nel 2014 la Corte dei conti gli aveva imposto di risarcire lo Stato con 70mila euro per le 4.500 ore di lezione che avrebbe seguito in orario di lavoro: Andrea Ballini, tecnico informatico dell’Università, in tutto questo marasma era infatti riuscito a laurearsi in odontoiatria. Ma, dopo che l’inchiesta penale per questa specifica accusa si è conclusa con una assoluzione, anche i giudici contabili hanno fatto dietrofront.

La Corte dei conti ha infatti ribaltato in appello (Seconda sezione centrale, presidente Calamaro) la decisione dei giudici contabili della Puglia, prendendo atto proprio della pronuncia del Tribunale di Bari (non appellata dalla Procura) che aveva assolto Ballini «per non aver commesso il fatto» dall’accusa di truffa. Secondo l’inchiesta della Finanza, che era nata proprio da una costola delle indagini sui test di ingresso truccati, il tecnico (laureato in scienze politiche) avrebbe sostenuto gli esami di odontoiatria in orari e giorni in cui avrebbe invece dovuto trovarsi sul posto di lavoro. E con lo stesso sistema sarebbe riuscito anche a frequentare un master.

Non sarebbe però andata così, secondo quanto stabilito in sede penale: Ballini - è emerso - dal 2002 aveva optato per un regime orario libero che gli permetteva di programmare le 7 ore di presenza giornaliera. Il tecnico, addetto al laboratorio in cui si preparano colture cellulari, ha dimostrato di aver sempre adempiuto ai propri doveri per l’Università, tanto da non aver mai ricevuto alcun tipo di richiamo per le assenze. «Il giudice penale - annotano i giudici contabili di appello -, riconosciuta la peculiarità del lavoro svolto dall’imputato “valutata anche alla luce delle incerta determinazione dei tempi di durata degli esami sostenuti e della effettiva partecipazione dell’imputato alle lezioni (che comunque si svolgevano negli stessi locali del dipartimento)” ha ritenuto non provata la penale responsabilità dell’imputato».

In primo grado, il tecnico era stato condannato a rifondere il valore delle retribuzioni che gli erano state corrisposte nei giorni e negli orari in cui era invece impegnato con le lezioni. Ma l’appello ha deciso diversamente: «È emerso - prosegue infatti la sentenza contabile - un quadro fattuale che non consente di ritenere provata la sussistenza del danno pari alla retribuzione percepita per il complessivo numero di ore di frequenza». Dopo l’avvio dell’inchiesta l’Università aveva sospeso Ballini dall’attività didattica, impedendogli di conseguire il titolo di laurea, trasferendolo successivamente ad altre mansioni in un diverso Dipartimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marchio e contenuto di questo sito sono di interesse storico ai sensi del D. Lgs 42/2004 (decreto Soprintendenza archivistica e Bibliografica Puglia 18 settembre 2020)

Editrice del Mezzogiorno srl - Partita IVA n. 08600270725 (Privacy Policy - Cookie Policy - - Dichiarazione di accessibilità)