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«Contrattare» con l'Ungheria

 
Enrico Caterini

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Viktor Orban

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Il groviglio della risoluzione del Parlamento euorpeo del 12 settembre sul caso Ungheria pone alcuni interrogativi. Che si tratti di un groviglio si appalesa dalla circostanza che le parti in contesa adducono lo stesso argomento di fondo: lo stato di diritto.

Giovedì 27 Settembre 2018, 16:17

Il groviglio della risoluzione del Parlamento euorpeo del 12 settembre sul caso Ungheria pone alcuni interrogativi. Che si tratti di un groviglio si appalesa dalla circostanza che le parti in contesa adducono lo stesso argomento di fondo: lo stato di diritto. Le violazioni contestate all'Ungheria sono i valori dell'art. 2 del Trattato dell'UE. In esso si evoca la dignità umana, al libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze. La summa di questi valori è indicata nello Stato di diritto quale baluardo delle democrazie liberali. Anche i sostenitori della linea Visegràd assumono che la politica Ungherese è assolutamente rispettosa dello stato di diritto. Tutto s'è svolto secondo la legge, dalle elezioni alle riforma costituzionale, con di più a favore di Orban che la situazione economica dell'Ungheria va a gonfie vele. Dunque, la pretesa “ingerenza” del Parlamento europeo è lesiva della sovranità nazionale e dello stesso Stato di diritto. Ecco il groviglio nel quale s’è cacciata l'Unione Europea in un momento molto delicato della sua esistenza istituzionale. Il punto critico delle due impostazioni è che lo Stato di diritto non è un valore in sé ma un valore-mezzo. Esso, avulso dagli altri valori elencati nell'art. 2 del Trattato, significherebbe tutto e il suo contrario. Gli Stati autoritari hanno sempre conquistato e governato il potere a mezzo della legge e del diritto, ci sono state sempre elezioni regolamentate, con sistemi elettorali più o meno premianti, forme di governo più o meno bilanciate, Assemblee elettive più o meno rappresentative. Più lo Stato è autoritario più le forme sono ineccepibili, quindi, lo Stato di diritto è preservato. Ma il punto critico è proprio il valore dello Stato di diritto come mezzo e non come fine. Considerarlo fine significa incorrere in un grave equivoco. È il groviglio in cui versa il dibattito parlamentare che si spera venga sciolto dal Consiglio europeo. Occorre un'opera di grande saggezza istituzionale per non acuire le già pericolose fratture europee. È necessario invocare il principio di leale cooperazione tra gli Stati e l'Unione per assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati. Tra questi vi sono quelli dell'art. 34 comma 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE ove si lotta contro la povertà di tutti coloro (non solo dei cittadini) che non dispongono di risorse sufficienti, e l'art. 76 del Trattato sul funzionamento dell'UE che richiede una politica comune dell'immigrazione volta anche a prevenire e contrastare l'immigrazione illegale e la tratta degli esseri umani. Non è un caso che il punto di saturazione del sistema s'è manifestato proprio nelle migrazioni, quale banco di prova della tutela dei popoli sovrani. In esso è confluito un vistoso deficit regolativo dell'Unione Europea che ha alimentato la condotta autoprotettiva di alcuni Paesi più di altri. Il basso tasso di governo del fenomeno ha generato reazioni non rispettose della dignità umana, ma le reazioni autoprotettive di alcuni Stati sono andate ben al di là della vicenda migratoria. Esse hanno messo in discussione il “contenuto essenziale” dei diritti e delle libertà della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (art. 52), cioé a dire quel contenuto senza il quale le dichiarazioni dei diritti restano prive di effettività. Tale contenuto essenziale non è il contenuto <minimo>, ma quel livello di effettività che rispetta il bagaglio culturale della civiltà europea espresso nelle tradizioni costituzionali comuni. Il Consiglio europeo dovrebbe cogliere la proposta del Parlamento per “contrattare” con l'Ungheria la soglia di rispetto del “contenuto essenziale” dei diritti e delle libertà fondamentali valevole nell'Unione.

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