Tutto comincia nel febbraio del 2008 quando gli investitori sottoscrivono in banca 350mila euro di obbligazioni Lehman attraverso il cosiddetto elenco Patti Chiari. Un passaggio che, poi, risulterà decisivo in sede giudiziaria. Siamo in un momento turbolento dell’economia mondiale, anche se non ancora nella crisi che esploderà in modo conclamato proprio con il fallimento della banca d’affari Lehman Brothers a metà settembre del 2008. Ma tra febbraio e settembre, argomentano i giudici, la banca aveva tutti i mezzi nonché il dovere per informarsi e informare il cliente sulla reale solidità dell’investimento proposto e sottoscritto. Di più. In realtà i sintomi del malessere economico potevano essere già evidenti anche prima del mese di febbraio, come hanno spiegato tecnicamente i consulenti Riccardo Zingaro (d’ufficio) e Alessandra L’Abbate (di parte).
Tutto questo nell’ambito di «Patti Chiari» che prevede un impegno da parte della banca a seguire l’andamento del rischio dell’investimento proposto e la comunicazione tempestiva al cliente. In particolare i giudici individuano alla fine anche un periodo preciso, intorno alla fine di agosto, indiscutibilmente utile per evitare che il fallimento Lehman potesse polverizzare anche i soldi degli investitori. Nel corpo della decisione, i giudici non trascurano anche il ruolo delle agenzie di rating, le cui valutazioni di massima garanzia fino al giorno del disastro finanziario non sono valse alla banca per difendersi.
Le agenzie di rating - è la sostanza del ragionamento - non danno giudizi istituzionali e spesso sono in conflitto di interesse. Interessante, visto che tali valutazioni vengono fatte dai giudici di Trani, la cui Procura porta avanti da mesi una delicata inchiesta internazionale sul ruolo delle agenzie di rating nella crisi. «Ritiene il Collegio - si legge nella sentenza - che la banca intermediaria, proprio perché il titolo faceva parte dell’elenco patti chiari, avesse assunto un obbligo di consulenza continuativa e di “garanzia” decisamente più ampio di quello di un mero controllore della sussistenza formale dei parametri di appartenenza». Ora i giudici quantificheranno il danno cercando di ipotizzare quanto dei 350mila euro gli investitori avrebbero potuto recuperare se avvisati per tempo. [g. sum.]
















