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Materit, Tar annulla gara
per bonifica da amianto

 
Materit, Tar annulla garaper bonifica da amianto

Esclusa per mancanza di requisiti la Pellicano Verde-Fibro-Service, largo alla Teorema

Venerdì 27 Gennaio 2017, 10:45

Giovanni Rivelli

Stop al contratto per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e bonifica del sito ex Materit stipulato dalla Regione Basilicata con l’associazione temporanea di imprese «Pellicano Verde-Fibro Service». Lo ha disposto il Tar che ha anche deciso che, «in assenza di specifiche osservazioni da parte della stazione appaltante in ordine ad eventuali ragioni ostative», nel contratto debba subentrare la Teorema Spa, società seconda classificata (dopo una prima tornata d ricorsi alla Giustizia amministrativa) nella gara d’apèpalto e che aveva presentato ricorso contro l’aggiudicazione originaria fatta dalla Regione.

Se, quindi, la stessa Regione non avrà motivi ostativi gli interventi potranno non subire ritardi eccessivi, oltre a quelli inevitabilid le «passaggio di mano».

Sotto il profilo più schiettamente giuridico-amministrativo, graduatoria e aggiudicazione (che già erano state revocate una prima volta in autotutela dalla Regione a seguito di una prima decisione del Tar) sono state annullate perché l’aggiudicataria era priva di adeguata categoria e classe di iscrizione all'albo dei gestori ambientali così come richiesta nel bando di gara. I problemi, sotto tale profilo, erano due ma entrambi erano stati ritenuti sanabili in sede di aggiudicazione.

In particolare Pellicano Verde e Fibro Service erano in possesso dell’iscrizione alla categoria 10C mentre il bando chiedeva l’iscrizine alla superiore categoria 10B e anche la meno elevata categoria non era posseduta già al momento della partecipazione al bando di gara ma conseguita solo successivamente. Carenze che Ati prima aggiudicataria e Regione avevano ritenuto, come detto, superabili. In particolare per l’iscrizione alla Categoria C in luogo della B, l’Ati aveva sostenuto che essendo variata, tra indizione del bando e aggiudicazione dei lavori, la normativa nazionale, le nuove norme per l’importo di lavori previsti avrebbero ritenuto ammissibile anche la categoria inferiore. Ma i giudici hanno sottolineato che nel bando la categoria richiesta non era collegata alla norma nazionale di settore e che, in ogni caso, per giurisprudenza vanno considerate le norme vigenti alla data di indizione del bando stesso.

Per quanto riguarda, invece, la circostanza che il requisito (sia pure inferiore) era stato conseguito solo dopo la partecipazione al bando, Regione e Ati, in giudizio, avevano sostenuto che l’iscrizione all’Albo costituirebbe un requisito di esecuzione dell’appalto, e non di ammissione alla procedura, e per questo, doveva essere posseduta non al momento della partecipazione alla gara ma al momento della stipula del contratto. Valutazione, anche questa, ritenuta errata dai giudici che hanno spiegato che «Ritenere che tale iscrizione possa essere considerata quale requisito da acquisire solo prima della stipula del contratto, in quanto rilevante solo in fase di esecuzione, sarebbe soluzione illogica e contraria al principio di certezza e celerità dell’azione amministrativa, atteso che si finirebbe per ammettere la partecipazione ad una gara ed aggiudicare la medesima, accettando il rischio dell’inutilità in tutto o in parte della procedura per il caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado di acquisire assolutamente o comunque in tempo utile l’iscrizione necessaria». Pellicano Verde-Fibro Srevice esclusi, dunque, e spazio alla Teorema. Salvo ricorso al Consiglio di Stato.

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