TARANTO - Il Tar di Lecce-seconda sezione, con decreto firmato dal presidente facente funzioni Nino Dello Preite, ha accolto l’istanza di Acciaierie d’Italia e sospeso in via interinale l’efficacia dell’ordinanza del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che intimava la fermata dell’area a caldo in mancanza di interventi sulla riduzione delle emissioni di benzene e ha contestualmente respinto la domanda di abbreviazione dei termini e fissato per il 13 luglio l’udienza di merito in composizione collegiale.
La decisione è stata assunta dopo che il Tar Lazio, al quale l'azienda si era rivolta, aveva disposto il rinvio degli atti al Tar di Lecce accogliendo l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal legale del Comune di Taranto e sostenuta anche da Arpa Puglia.
L’ordinanza del 22 maggio scorso firmata dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci intimava alla stessa azienda e a Ilva in As di individuare le fonti di emissioni del benzene entro 30 giorni e di trovare le soluzioni per porvi rimedio o entro 60 giorni gli impianti dell’area a caldo dovranno essere fermati.
Il Tar fa rilevare che «la società ricorrente ha prospettato che le ragioni d’estrema urgenza, poste a base dell’istanza cautelare ex art. 56 c.p.a (tutela cautelare interinale concessa in pendenza di giudizio), sono riconducibili al fatto che il termine di 60 giorni (in scadenza il 21 luglio 2023) sta già decorrendo a partire dall’emanazione dell’ordinanza e questo di per sé costituisce un gravissimo pregiudizio, consumandosi, in attesa dell’udienza camerale nella quale si discuterà l’istanza cautelare, il tempo imposto per la chiusura dello stabilimento».
Alla scadenza del primo termine di 30 giorni fissato nell’ordinanza, AdI (con nota del 21 giugno) ha comunicato al Comune di Taranto «di aver provveduto a verificare che gli impianti dello stabilimento siderurgico che comportano le emissioni di benzene (ed in particolare le cokerie) non evidenziano né hanno evidenziato anomalie di esercizio» e che l'ispezione ordinaria da parte di Ispra ed Arpa «non ha evidenziato alcuna violazione di prescrizioni Aia rilevanti rispetto al Benzene». Ha quindi acquisito efficacia l’ordine di "fermata dell’intera 'area a caldò» dello stabilimento ex Ilva, "sicché - scrive il Tar - appare sussistere il paventato pregiudizio di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio». Per queste ragioni è stata accolta «l'istanza di misure cautelari monocratiche» con la sospensiva in attesa dell’udienza di merito del 13 luglio.