Sabato 06 Settembre 2025 | 18:14

Pronti alla Fase 2, l’autocertificazione rimane quella vecchia ma con nuove regole: la circolare del Viminale e l'autodichiarazione

 
Graziana Capurso

Reporter:

Graziana Capurso

Fase 2, ecco la circolare del Viminale: l’autocertificazione rimane ma con nuove regole

Il Ministero dell'Interno precisa in una circolare diffusa alle Prefetture le nuove modalità con cui saranno effettuati i controlli. Il modulo dell'autocertificazione rimane quello "vecchio" e potrà non servire quando si va a lavoro

Domenica 03 Maggio 2020, 16:39

05 Maggio 2020, 08:58

La fase 2 non significa «liberi tutti»: lo si legge tra le righe della circolare che il Ministero dell’Interno ha inviato a tutte le Prefetture d’Italia per calibrare le misure e i controlli a partire dal 4 maggio. Il dpcm del 26 aprile, annunciato dal premier Conte, entrerà in vigore domani e con esso dovrebbero ripartire una buona parte delle attività produttive e industriali italiane. Ecco le novità previste per la tanto attesa Fase 2.

L'AUTOCERTIFICAZIONE - La prima notizia è che l’autocertificazione non cambia. Il modello che ormai è diffuso da settimane rimarrà esattamente così com’è: nessuna caccia al nuovo modulo, quindi. Lo comunica il Viminale sul proprio sito. Chi dovesse essere fermato mentre si sta recando a visitare un proprio congiunto dovrà semplicemente indicare la voce "necessità". Si legge infatti nella circolare che «il provvedimento innova la precedente normativa prevedendo espressamente che si considerano necessari, e come tali giustificati, gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie». Si può usare il vecchio modulo dell’autocertificazione, dunque, e per rispetto della privacy non devono essere indicate le generalità dei «congiunto» dai quali si va in visita.

La circolare ribadisce anche la definizione di congiunti e cioè «i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate -da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti (fidanzati, ndr)».

LAVORO - C’è un caso, però, in cui l’autocertificazione potrebbe non servire: quando si va a lavoro. Il Ministero spiega infatti che «la giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata». Per tutti gli altri casi «le circostanze giustificative di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità consentite». Tradotto: con l’autocertificazione che già si possiede. 

COME COMPILARE IL MODULO - Ecco le regole per compilarlo:

1 - Riempire tutti gli spazi sull’identità della persona che effettua lo spostamento.

2 - Compilare l’indirizzo da cui è cominciato lo spostamento e quello di destinazione

3 - Riempire tutti gli spazi barrando la casella “situazione di necessità”

4 - Nello spazio “a questo riguardo dichiara che...” specificare che si tratta di una visita a un “congiunto” inserendo soltanto il grado di parentela ma non l’identità.

CLICCA QUI PER SCARICARLO

SPORT - Per quanto riguarda gli atleti delle squadre si potranno di nuovo allenare, ma solo individualmente: «È consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento».

GLI SPOSTAMENTI - Chi rientra nel proprio domicilio non può spostarsi a meno che non abbia «comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute». Ci si potrà spostare all'interno della Regione ma sempre e solo per motivi di lavoro, salute o necessità anche se tra questi ultimi le possibilità sono molto aumentate. Tra gli spostamenti per necessità vanno ricompresi infatti gli incontri con i congiunti e naturalmente quelli per recarsi in ogni genere di esercizio commerciale aperto; dunque non solo supermercati, edicole e farmacie ma librerie, cartolerie, negozi per bambini, concessionarie auto e bar e ristoranti per l'asporto. Oltre che naturalmente per le attività motorie. 

I CONGIUNTI - Secondo il Viminale nella definizione di «congiunti» sono compresi «i coniugi,i rapporti di parentela, affinità riunione civile nonché relazioni connotate da duratura è significativa comunanza di vita e affetti». E dunque i fidanzati. Per esplicitarlo viene citata una sentenza della Cassazione del 2014 che riconosceva il risarcimento danno a una donna che aveva perso il fidanzato proprio perché legati da legame affettivo anche se non conviventi.

OBBLIGO DELLA MASCHERINA - I dispositivi di protezione individuale saranno obbligatori in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, nei mezzi di trasporto, in tutti gli esercizi commerciali. Tranne che per i bambini sotto i sei anni e per i disabili con problemi specifici. Si potrà farne a meno solo in strada o per fare sport. Ma i cittadini dovranno fare i conti con le ordinanze più restrittive di alcune regioni che le prevedono obbligatorie anche per strada. Nei luoghi di lavoro valgono i protocolli aziendali. Il governo ha previsto un prezzo fisso di 0,50 centesimi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marchio e contenuto di questo sito sono di interesse storico ai sensi del D. Lgs 42/2004 (decreto Soprintendenza archivistica e Bibliografica Puglia 18 settembre 2020)

Editrice del Mezzogiorno srl - Partita IVA n. 08600270725 (Privacy Policy - Cookie Policy - - Dichiarazione di accessibilità)