Domenica 07 Settembre 2025 | 09:46

Fasano: lite temeraria, condannata l’Agenzia delle Entrate

 
Mimmo Mongelli

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Mimmo Mongelli

Fasano: lite temeraria, condannata l’Agenzia delle Entrate

Non solo l’annullamento delle cartelle: il cittadino ha diritto al risarcimento

Venerdì 15 Marzo 2024, 11:54

FASANO - Abuso del processo e lite temeraria: dal Tribunale di Brindisi arriva la condanna per l’Agenzia delle entrate.

Al termine di una lunga battaglia giudiziaria (durata circa sette anni) il Tribunale, oltre ad accogliere tutte le richieste formulate nei vari processi da un contribuente fasanese, ha ritenuto Agenzia delle entrate-Riscossione responsabile di abuso del processo e di lite temeraria, sancendo così il diritto del contribuente vittorioso ad agire in separato giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

La vicenda. Un cittadino subisce dall’Agenzia il pignoramento di somme di denaro, oltre alla iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà, a causa del mancato pagamento di numerose cartelle esattoriali per un presunto credito vantato da diversi enti (Stato, Inail, Inps, Comune, Regione, Prefettura) per un importo complessivo di circa 50.000 euro. Le cartelle facevano riferimento a presunti crediti di cui il contribuente aveva già contestato la estinzione per intervenuta prescrizione attraverso il procedimento stragiudiziale di annullamento in autotutela, ma senza alcun esito. Subita l’esecuzione forzata, assistito e difeso dall’avvocato Giovanni Caroli, nel 2017 il cittadino ha proposto ricorso innanzi al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Brindisi ottenendo la sospensione della esecuzione forzata. A seguire, l’Agenzia delle entrate ha promosso nel merito la causa innanzi al Tribunale ordinario per chiedere la revoca della sospensione dell’esecuzione e la

infondatezza della opposizione all’esecuzione, mentre l’avvocato Caroli ha spiegato domanda riconvenzionale per far dichiarare la inefficacia del pignoramento, per vizi di forma e l’annullamento delle cartelle esattoriali in quanto «i relativi crediti risultavano estinti per intervenuta prescrizione». Nel contempo, il legale ha promosso un ulteriore giudizio innanzi la Sezione lavoro del Tribunale di Brindisi, per ottenere l’annullamento delle cartelle esattoriali di natura previdenziale, che dava ragione al contribuente annullando tutte le cartelle in quanto i crediti per circa 36mila euro risultavano estinti per prescrizione. L’avvocato Caroli nel procedimento al Tribunale ordinario documentava l’avvenuto annullamento delle cartelle previdenziali da parte del Giudice del Lavoro nonché l’annullamento d’ufficio disposto per le cartelle esattoriali (ruolo 2000-2010) attraverso i provvedimenti legislativi anni 2018-2021, nonché l’avvenuta prescrizione degli ulteriori presunti crediti posti a fondamento dell’esecuzione forzata.

Ciononostante, l’Agenzia ha proseguito il giudizio sino a conclusione dell’intero iter processuale. Il Tribunale di Brindisi con la sentenza del 20 febbraio scorso ha rigettato integralmente la domanda formulata, dichiarando la nullità del pignoramento, l’annullamento delle cartelle di pagamento impugnate, l’estinzione dell’esecuzione e di tutti gli atti esecutivi e condannandola al pagamento delle spese e competenze legali dei relativi giudizi civili.

Lo stesso Tribunale ha sancito un ulteriore importante principio dichiarando l’Agenzia delle entrate responsabile di abuso del processo e di lite temeraria avendo insistito nel proseguire il processo in danno del contribuente. Secondo il Tribunale, l’Agenzia «non ha diligentemente considerato, procedendo temerariamente per anni a dispiegare attività nel presente giudizio, il comprovato annullamento delle cartelle di pagamento, con un comportamento, anche in corso di giudizio, strumentale alla funzionalità del servizio giustizia e più in generale al rispetto della legalità».

Pertanto al contribuente vittorioso in giudizio il Tribunale di Brindisi ha riconosciuto il diritto di ottenere il risarcimento dei danni da abuso del processo e lite temeraria da liquidarsi equitativamente in successiva ed autonoma azione risarcitoria.

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