TRANI - Un soggetto leucemico di tenera età è ad alto rischio di complicanze, anche mortali, se esposto a malattie infettive. Di conseguenza, il suo diritto alla salute è prioritario rispetto al diritto all’istruzione di uno o più bambini non vaccinati.
È quanto emerge dall’ordinanza con cui la Sesta sezione del Consiglio di Stato (presidente ed estensore Santoro) ha riformato l’ordinanza con cui la Terza sezione del Tar Puglia, alla fine del 2019, aveva ammesso alla frequenza un’alunna non vaccinata in una scuola dell’infanzia di Trani.
Per effetto di quel provvedimento del Tar, la bimba leucemica era stata ritirata da scuola già a gennaio proprio in ragione della presenza in classe di quella bimba «no vax». Una presenza ritenuta incompatibile, in ragione dell’obbligo vaccinale nella fascia di età da zero a cinque anni. L’emergenza sanitaria ha poi, quasi provvidenzialmente, tenuto tutti a casa.
Nel frattempo, però, il Consiglio di Stato (la decisione è di aprile, ma se ne è avuta notizia solo adesso) ha ristabilito il pieno diritto dell’alunna leucemica a frequentare la scuola e, soprattutto, la legittimità dei provvedimenti emanati sia del dirigente scolastico sia dalla Asl Bat, di escludere dalla frequenza la compagna di classe non vaccinata, poiché potenzialmente pericolosa per la salute di quella bambina.
Il Tar aveva sospeso, sulla base di una pretesa violazione degli obblighi procedimentali da parte dell’istituto, i provvedimenti di esclusione temporanea e la successiva decadenza definitiva della minore dall’iscrizione all’Istituto per mancato rispetto degli obblighi vaccinali. Ma secondo il Consiglio di Stato «l’ammissione dell’alunna non vaccinata all’interno dell’istituto scolastico (composto da sole sei classi, dislocate su un corridoio, con unico accesso ai servizi igienici per tutti gli alunni del plesso) può mettere in pericolo la salute di soggetti immunodepressi iscritti presso l’istituto, come attestato dalla determina dirigenziale della Asl Bt del 24 gennaio 2020». E dunque «la presenza nello stesso istituto scolastico di una alunna leucemica è foriera di alto rischio di complicanze, anche mortali, se esposta a malattie infettive».
Per questo motivo l’Asl aveva fatto bene ad intimare al dirigente scolastico di allontanare gli alunni che non avevano ottemperato all’obbligo di legge. Ed il Consiglio di Stato, richiamando una sua analoga ordinanza del 6 marzo 2020, riguardante un altro alunno non vaccinato di quel circolo riammesso alla frequenza con ordinanza del Tar, riafferma il principio per cui «vi è un primario e inderogabile interesse pubblico alla salvaguardia della salute collettiva, che non consente alcuna preminenza di certi bisogni sanitari rispetto a quelli della collettività scolastica». E sottolinea ancora che «pure la scuola, insieme all’Asl, ha avuto un’articolata interlocuzione con parte appellata (le famiglie dei bambini non vaccinati, ndr), al fine di convincerli della necessità se non della vaccinazione obbligatoria. Ed, anzi, fino all’ultimo, la scuola ha tentato di indicare loro la strada più efficace, senza abdicare alla legge ed alla tutela degli altri alunni».
La pronuncia cautelare diverrà effettiva in occasione della ripresa delle attività scolastiche, rimaste sospese prima per l’emergenza sanitaria, poi per le vacanze estive.