Giovedì 27 Novembre 2025 | 14:55

Gare d'appalto Arsenale Taranto: confermate dal Tar le sanzioni dell’Antitrust 

Gare d'appalto Arsenale Taranto: confermate dal Tar le sanzioni dell’Antitrust 

 
Redazione online

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Gare d'appalto Arsenale Taranto: confermate dal Tar le sanzioni dell’Antitrust 

Il tribunale respinge i ricorsi delle società coinvolte e conferma la legittimità delle multe inflitte dall’Agcm a Tps Taranto, Siples, R.I.T., C.N.T., Co.M.E.R.I.N. e Consorzio Chio.Me per presunte intese illecite tra il 2018 e il 2020

Giovedì 27 Novembre 2025, 12:48

Sono legittime le sanzioni inflitte a metà del 2023 dall’Antitrust a una serie di società pugliesi attive nel settore della navalmeccanica, per l’accusa di aver realizzato un 'cartellò di mercato per alcune gare d’appalto bandite dall’Arsenale della Marina Militare di Taranto. L’ha deciso il Tar del Lazio con 7 identiche sentenze pubblicate ai fini della decisione dei ricorsi proposti da Tps Taranto, Siples, R.I.T. Ricerca Innovazione Tecnologie, C.N.T. Consorzio Navalmeccanico Taranto, Co.M.E.R.I.N., Consorzio Chio.Me e Chiome.

L’attività istruttoria dell’Autorità era stata avviata nel novembre 2020 in seguito alla segnalazione da parte della Direzione Arsenale di Taranto della Marina Militare. Faceva riferimento «a possibili condotte illecite riscontrate in una serie di gare per lavori e servizi vari banditi dall’Arsenale nel periodo 2018-2020». All’esito arrivarono le impugnative adesso decise con sentenza.

Il Tar, dopo aver preliminarmente esaminato e respinto le censure di contenuto formale sulla tardività dell’avvio e della conclusione del procedimento ("la ricorrente non in alcun modo indicato il pregiudizio, in termini di lesione dei diritti di difesa, che le sarebbe derivato dall’inutile decorso del termine in questione e dall’avvio non tempestivo del procedimento"), nonché quelle sulla definizione del mercato rilevante da parte dell’Agcm (si tratta di una «valutazione discrezionale... sindacabile dal giudice amministrativo solo per mancato rispetto dei generali principi di logicità, ragionevolezza e proporzionalità"), ha ritenuto che «a fronte del corredo probatorio ampiamente riportato nel provvedimento, le spiegazioni alternative fornite dalla ricorrente non risultano idonee a confutare le conclusioni cui è giunta l’Autorità».
In ordine alla censurata quantificazione della sanzione, i giudici hanno ritenuto che «l'Autorità ha adeguatamente motivato la qualificazione in termini di gravità delle condotte accertate».

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