Nel dichiarare la prescrizione dei reati contestati, la Suprema Corte ha stabilito che venga celebrato soltanto il processo civile d’appello per l’eventuale risarcimento dei danni. Al centro del procedimento c'erano le presunte anomalie nella graduatoria degli studi tecnici che, nel 2003, parteciparono alla gara. Ad otto anni dall’inizio del processo, la Cassazione, pronunziandosi sul ricorso presentato dalla Procura Generale di Bari e dall’ingegner Michele Cutolo, parte civile ed autore del progetto classificatosi al secondo posto, «ha ribaltato l’esito di due gradi di giudizio» si legge in una nota dei difensori di Cutolo.
«La sentenza – spiegano i legali – nell’annullare la decisione di merito definita tutt'altro che plausibile e convincente, se non proprio frutto di un macroscopico errore di giudizio, dà espressamente atto del fatto che si è pacificamente verificato un falso ideologico nei verbali di gara che davano atto del rispetto delle procedure». «Sebbene a distanza di otto anni dai fatti – sottolineano i legali di Cutolo, gli avvocati Ennio Amodio, Felice Lorusso e Alessandro Dello Russo – la sentenza della Cassazione conclama indiscutibilmente l’irregolarità dalla gara di aggiudicazione di una delle più importanti opere pubbliche del meridione e dà un segno di speranza per l’imprenditoria abituata a partecipare alle gare pubbliche nel rispetto delle regole, in funzione degli interessi della comunità regionale chiamata a verificare, in concreto, il rispetto dei principi di leale concorrenza e del legittimo esperimento delle procedure di gara».