Il fatto che un reato (l’abuso d’ufficio) sia stato abrogato dalla legge non fa venire meno le relative conseguenze sul piano civile. E dunque non può in astratto escludersi, come aveva fatto la Corte d’appello di Bari, che l’ex governatore Raffaele Fitto debba risarcire la Regione Puglia per gli 187mila euro del «fondo del presidente» asseritamente utilizzati «per motivi elettorali» nel 2005. Per questo ieri la Cassazione (Terza civile, presidente Travaglino, relatore Ambrosi) ha annullato la sentenza che nel 2022 aveva respinto la richiesta della Regione nie confronti dell’allora eurodeputato pugliese, in uno dei rivoli del processo «Fiorita» che per Fitto si è concluso in sede penale con una serie di assoluzioni e prescrizioni.
Una delle imputazioni riguardava appunto il «fondo del presidente». L’accusa (i pm erano Renato Nitti e Roberto Rossi) riteneva che Fitto avesse indebitamente finanziato 68 soggetti utilizzando i 187mila euro destinati alle spese di rappresentanza: in primo grado Fitto venne assolto «perché il fatto non costituisce reato» dall’accusa di peculato ma in appello il reato venne riqualificato in abuso d’ufficio e dichiarato prescritto, respingendo però la domanda di risarcimento della Regione...