NOVA SIRI - L’ex sindaco di Nova Siri, Eugenio Lucio Stigliano, è stato condannato a otto mesi di reclusione (pena sospesa) dal giudice del tribunale di Matera, Rosa Bia, con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex dirigente comunale Giuseppe Cosentino. Condannato a 4 mesi (pena sospesa) anche l’ex capo dell’ufficio tecnico del Comune, Giuseppe Di Candia, mentre è stato assolto l’ex segretario comunale Giuseppe Pandolfi. Il giudice ha disposto anche e un risarcimento di 20mila euro a favore dell’ex dirigente in questione, Giuseppe Cosentino, e di 10mila alla Cgil, parte civile nel processo. I fatti risalgono al 2015, quando Stigliano avviò una riorganizzazione degli uffici comunali, finalizzata soprattutto a ottimizzare la spesa pubblica in forte sofferenza da tempo. Il risultato fu la compressione dei settori, che da 4 passarono a tre, con la soppressione del Primo «amministrativo-attività produttive», retto da Cosentino. Il procedimento si consumò con tre delibere, di Giunta e consiglio comunale, che di fatto finirono per «segregare» il dirigente spostandolo dalla sede centrale del municipio alla Delegazione comunale in marina, dove avrebbe dovuto operare demansionato a funzionario responsabile dello Sportello unico per le attività produttive, incardinato nell’ufficio tecnico ma funzionalmente aggregato alla polizia municipale per le procedure di controllo e autorizzazione. Di fatto, come emerso in giudizio, sia lo spostamento che il demansionamento non hanno determinato una contrazione dei servizi in capo al settore soppresso, ma solo un modesto risparmio per le casse dell’ente a fronte di un provvedimento «espressione di un improprio e ripetuto esercizio di potere non spettante», come ha rilevato nel 2024 il Consiglio di Stato.
Una sentenza confluita anche nel procedimento penale, tanto da indurre il giudice a valutare la «macchina organizzativa poco funzionale al perseguimento e alla cura della cosa pubblica». Cosentino è stato allontanato dagli altri colleghi della sede centrale, con cui di fatto non poteva collaborare; impossibilitato a godere delle ferie perché avrebbe lasciato scoperto il servizio, né tantomeno a partecipare ai necessari corsi di formazione in sede, o alle conferenze tecniche sul commercio. Nel 2020 ha iniziato anche ad avere problemi di ansia legati alla vicenda. Nel procedimento si è costituita anche la Cgil provinciale, perché Cosentino era Rappresentante sindacale unitario (Rsu) dei dipendenti comunali, dunque per legge non si poteva trasferire in una sede decentrata lontano dai contatti diretti e quotidiani, necessario a tutelare i diritti sindacali dei colleghi. Un procedimento che appariva «viziato» fin da primo giorno, come si rileva anche una sentenza del Tribunale amministrativo regionale, che nel 2015 giudicò incompetente la Giunta comunale all’adozione della prima delibera, in cui si disponeva tra l’altro il trasferimento di Cosentino. Dopo qualche mese l’atto andò in Consiglio e fece comunque il suo corso. Una sentenza di primo grado, contro la quale Stigliano ha annunciato ricorso.