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Lidi, strutture legittime fino al 31 dicembre: sentenza Tar Lecce convalidata

 
Emanuela Tommasi

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Emanuela Tommasi

Lidi, strutture legittime fino al 31 dicembre: sentenza Tar Lecce convalidata

Balneari soddisfatti: i giudici non hanno ravvisato pregiudizi per l'ambiente

Domenica 13 Dicembre 2020, 10:01

«Nessun pregiudizio grave ed irreparabile». Con questa motivazione, i giudici della Sesta Sezione del Consiglio di Stato hanno rigettato il ricorso in appello presentato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo contro la sentenza del Tar Lecce che aveva accolto il ricorso di un operatore balneare, il quale chiedeva, al Comune di Castrignano del Capo, il mantenimento delle strutture amovibili del Lido, fino al 31 dicembre prossimo. L’ordinanza di Palazzo Spada giunge in ritardo, rispetto all’istanza fatta dall’imprenditore al Tribunale amministrativo, nel gennaio scorso.

Ma arriva a sancire un dato importante. Ovvero che il mantenimento delle strutture amovibili non costituisce nessun pregiudizio o danno irreparabile all’ambiente, come invece riteneva la Soprintendenza, che aveva impugnato in appello la sentenza del Tar firmata dal presidente Antonio Pasca. Quest’ultimo, infatti, aveva accolto il ricorso dell’imprenditore salentino, il quale aveva contestato, davanti ai giudici, il provvedimento del Comune di Castrignano del Capo che aveva imposto la rimozione della struttura balneare, riconosciuta con titolo edilizio stagionale. Il presidente Pasca, per la prima volta a livello nazionale, aveva applicato la cosiddetta norma «salva lidi», riconoscendo il diritto dei titolari di strutture stagionali, funzionali alle attività turistico-ricreative ubicate su area demaniale in concessione, a mantenere installate le strutture per l’intero anno solare, e sino al 31 dicembre 2020.

In sostanza, i giudici del Consiglio di Stato hanno convalidato la sentenza del Tar Lecce e del presidente Antonio Pasca, là dove, hanno scritto, «considerato, all’esito di una delibazione tipica delle fase cautelare, che l’articolo 1, comma 241, della legge 145 del 2018 prevede che “i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, numero 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia previsto dall’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, numero 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, numero 25». Pertanto «la prevista possibilità di mantenere le strutture soltanto fino al 31 dicembre 2020, comporta la sostanziale mancanza del requisito del pregiudizio grave ed irreparabile prospettato con l’atto di appello».

L’ordinanza del Consiglio di Stato, dunque, che convalida la sentenza del Tar Lecce, mette un punto fermo e chiaro nel quadro fin troppo complesso e contraddittorio delle concessioni balneari.

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