Startup e PMI innovative. Tutti ne parlano. Ma cosa caratterizza questo modello di società e perché è così “attrattivo”? In Italia ci sono più di dieci mila startup innovative e più di milletrecento PMI innovative, di cui rispettivamente il 24.2% e il 40% nel Mezzogiorno (dati MISE aggiornati al 31 dicembre 2019). L’intenzione di questo articolo è quella di porre le basi strutturali per rispondere alle domande “cosa sono startup e PMI innovative?”, “quali sono i vantaggi e come sono disciplinate?”.
Nel prosieguo del percorso proveremo a trattare invece temi settoriali, sia di carattere strettamente societario che legato al mondo della proprietà intellettuale. Orbene, una società può definirsi startup innovativa quando integra tutti i requisiti di cui al decreto legge n. 179 del 2012, art. 25, e precisamente è un’impresa di nuova costituzione che opera nel campo dell’innovazione tecnologica.
Possono rientrare nello status di startup innovativa le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che integrano i seguenti requisiti: capitale non quotato su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione; costituzione da meno di 5 anni; sede principale in Italia o in altro Paese membro dell’Unione europea purché con una sede produttiva o una filiale in Italia; valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro; non distribuzione di utili; lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico come oggetto sociale esclusivo o prevalente; non sono costituite da operazioni straordinarie.
Queste imprese devono inoltre avere un contenuto innovativo ben identificato e soddisfare almeno uno tra i seguenti requisiti: (i) una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
(ii) 1/3 della forza lavoro complessiva è costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori oppure 2/3 da soci o collaboratori con laurea magistrale;
(iii) essere titolare, depositaria o licenziataria, di un brevetto registrato o di un software registrato.
Una società è invece definita PMI quando (i) impiega meno di 250 persone e (ii) rispetta almeno uno dei seguenti limiti (a) fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro; (b) totale di bilancio anno non superiore a 43 milioni di euro. Diventa PMI innovativa quando (ai sensi dell’art. 4, d.l. n. 3/2015): ha sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione europea; dispone della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili; le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato; non è già iscritta alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle startup innovative e agli incubatori certificati.
Inoltre, il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno due dei tre seguenti indicatori:
(i) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione;
(ii) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca, oppure in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
(iii) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, di un software registrato. Per accedere al regime delle agevolazioni, entrambe queste strutture societarie devono essere registrate presso la Camera di Commercio.
Quali sono i vantaggi di tale struttura societaria? Incentivi e agevolazioni fiscali (in particolare per chi decide di investirci), proroga del termine ordinario per la copertura delle perdite, possibilità di remunerare i propri dipendenti e collaboratori con strumenti finanziari partecipativi, possibilità di raccogliere capitali mediante campagne online di equity crowdfunding, categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione. Non è invece più possibile costituire una S.r.l. startup innovativa senza l’ausilio del notaio. Una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (2463/2021) ha infatti escluso tale possibilità. Bisognerà pertanto fare attenzione alle modalità di costituzione, privilegiando in questo caso il passaggio notarile, in attesa di interventi del legislatore.
Nei prossimi articoli analizzeremo gli ultimi interventi normativi, cercando di fornire il più ampio bagaglio di informazioni possibili, in parole semplici ma chiare.