NEWS DALLA SEZIONE
Covid in Italia, 12.694 nuovi casi e 251 morti nelle ultime 24 ore
Loiodice: «Ora si può far decollare la rigenerazione urbana»
i più visti della sezione
NEWS DALLE PROVINCE
i più letti
Il caso
Michele De Feudis
07 Marzo 2021
BARI - Sei ex consiglieri regionali contestano il taglio dei vitalizi determinato dalla Regione Puglia con la legge n. 20 del 7 giugno 2019: patrocinati dagli avvocati Luciano Ancora e Roberto Ruocco, evidenziano l’incostituzionalità dei tagli agli emolumenti con un ricorso al Tribunale di Bari nel quale, in cinquanta pagine, rivendicano la fondatezza delle proprie retribuzioni post legislatura. Le controparti? La Regione Puglia e il consiglio regionale.
I ricorrenti sono i centristi Enrico Santaniello, Salvatore Mongiello, il dem Dino Marino e i «destri» Armando Stefanetti, Vincenzo Caruso e Roberto Ruocco (che è anche uno dei legali che ha proposto il ricorso). Tutti contestano una «decurtazione» del vitalizio variabile dal 45% al 32,7%.
La querelle vitalizi costringe i legali ad un excursus storico: ricordano che ai tempi dello Statuto Albertino non c’era «retribuzione» perché la partecipazione politica nei consessi parlamentari era legata al censo, mentre con l’elezione del portuale Pietro Chiesa alla Camera nel 1900 si avviò un dibattito pubblico che portò all’introduzione di una indennità che in un anno arrivava a 6.000 lire, «una garanzia di indipendenza da possibili pressioni». Poi aggiungono che «il riconoscimento della tutela retributiva fu ritenuto dai costituenti una scelta di civiltà democratica», mentre «il trattamento di fine mandato» diventava una «proiezione» della medesima tutela. Il vitalizio, specificano, «come è anche ricordato nella sentenza n.289/1994 dalla Corte Costituzionale, ha trovato la sua origine in una forma di mutualità che si è trasformata in una forma di previdenza obbligatoria di carattere pubblicistico».
La legge pugliese, secondo i sei ex consiglieri, non tiene conto delle disposizioni emanate dal governo Monti nel 2012: veniva sì imposta «una disciplina quantitativa del trattamento di fine mandato», imponendo «l’adozione del metodo contributivo» ma sottolineava che erano «fatti salvi i trattamenti già in erogazione a tale data». Da qui la contestazione dell’illegittimità dei tagli, che configurerebbero un ulteriore prelievo tributario in violazione dell’art. 53 della costituzione, mentre la legge pugliese sarebbe viziata di illegittimità costituzionale, presentando una «compressione» mediante riduzione di un diritto soggettivo già maturato. «Il ricalcolo è un unicum, mai avvenuto con le riforme Dini o Fornero», aggiungono Ancora e Ruocco. La prima udienza si terrà il prossimo mese: i sei ex consiglieri chiedono che gli atti siano rimessi alla Corte costituzionale, come già deliberato dal Tribunale di Trieste in seguito ad una analoga richiesta degli ex consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia.
LE RUBRICHE
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su