Martedì 17 Febbraio 2026 | 20:47

Foggia, sbarca in Cassazione l’omicidio stradale di Camilla Di Pumpo. I familiari: «Vogliamo giustizia»

Foggia, sbarca in Cassazione l’omicidio stradale di Camilla Di Pumpo. I familiari: «Vogliamo giustizia»

Foggia, sbarca in Cassazione l’omicidio stradale di Camilla Di Pumpo. I familiari: «Vogliamo giustizia»

 
Foggia, sbarca in Cassazione l’omicidio stradale di Camilla Di Pumpo. I familiari: «Vogliamo giustizia»

Nel ricorso i legali di parte civile rimarcano che Cannone, essendo neopatentato, non poteva guidare un’auto di quella cilindrata: «era una vera e propria arma nelle mani di un dissennato»

Martedì 17 Febbraio 2026, 13:16

Sbarca giovedì in Cassazione ai soli fini civilistici il processo per l’omicidio stradale di Camilla Di Pumpo, 25 anni, avvocata foggiano, morta la notte del 26 gennaio 2022 nello scontro tra la sua Fiat Panda e l’Audi A4 guidata da Francesco Pio Cannone, classe 2000, foggiano, avvenuto all’incrocio tra via Matteotti e via Urbano. E’ stato condannato in via definitiva a 4 anni per omicidio stradale aggravato dall’essersi allontanato dal luogo dell’incidente (pena 2 anni e 8 mesi); e falso (1 anno e 4 mesi) perché mentendo inizialmente su chi fosse alla guida della berlina (si pensò che al volante ci fosse il padre) trasse in inganno i vigili urbani che sottoposero non lui ma il genitore agli accertamenti di prassi per verificare se avesse assunto alcol o droghe.

Contro la sentenza della corte d’appello di Bari del 28 gennaio 2025 che ridusse la pena a Cannone da 5 anni e 2 mesi a 4 anni, non c’è stata impugnazione né della Procura generale né del difensore avv. Michele Sodrio; per cui il verdetto è diventato definitivo nei mesi scorsi. C’è stato invece il ricorso “per i soli interessi civili” degli avv. Antonio Mario Ciarambino e Marco Scillitani, legali dei genitori e del fratello della vittima che in una lettera aperta hanno chiesto giustizia per Camilla. Chiedono alla Cassazione d’annullare il verdetto d’appello e di ordinare un nuovo processo. Secondo i legali, sbagliarono i giudici nel ritenere la corresponsabilità della Di Pumpo nello scontro; nel concedere le attenuanti all’imputato; nell’accettare “senza alcun vaglio critico” la ricostruzione della dinamica dello scontro fatta dal consulente del pm che attribuì la colpa principalmente a Cannone e in minima parte alla vittima. Tutto ciò avrebbe “diminuito in maniera eccessiva il diritto al risarcimento”, scrivono gli avv. Scillitani e Ciarambino.

Cannone fu denunciato a piede libero per omicidio stradale e falso. Nei prossimi mesi essendo la condanna definitiva, sarà spiccato l’ordine di carcerazione e di contestuale sospensione dell’esecuzione, perché l’avv. Sodrio chiederà al Tribunale di sorveglianza di affidare l’imputato ai servizi sociali, adottando una misura alternativa al carcere prevista quando la pena rientra nei 4 anni. Il difensore chiederà ai giudici di non mandare in carcere l’imputato rimarcando che si tratta di un delitto colposo; che Cannone lavora; che era incensurato prima di questa vicenda.

Secondo i giudici, Cannone percorse via Matteotti guidando l’Audi a 90 km/orari dove il limite massimo era di 50; e non rallentò all’altezza dell’incrocio con via Urbano pur in presenza di strisce pedonali. L’imputato ha visto la pena ridotta perché ha ottenuto le attenuanti generche e perché, sulla scorta della consulenza dell’esperto nominato dal pm, gli è stata riconosciuta l’attenuante del fatto che la Di Pumpo nell’immettersi da via Urbano su via Matteotti “non usò la massima prudenza”: non diede la precedenza all’Audi che proveniva da destra; e viaggiava a 20 km/orari.

Aspetti non condivisi dai legali di parte civile. Nel ricorso in Cassazione rimarcano che Cannone essendo neopatentato non poteva guidare un’auto di quella cilindrata; era “una vera e propria arma nelle mani di un dissennato” scrivono, aggiungendo che l’Audi non poteva nemmeno circolare di sera perché aveva una targa-prova intestata al padre dell’imputato. Censure vengono poi rivolte alla decisione dei giudici di accettare la ricostruzione della dinamica dello scontro del consulente del pm, quindi la corresponsabilità della vittima, “omettendo qualsiasi vaglio critico e incorrendo in una palese carenza di motivazione”. Da qui la richiesta d’annullare la sentenza e ordinare un nuovo processo d’appello, chiaramente ai soli fini della responsabilità civile.

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