Il riparto dei frutti della lotta all’evasione fiscale su Irap e addizionale regionale Irpef non può essere compensato con i fondi di perequazione in sanità; la Regione Basilicata vince contro Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate. Una vittoria di non poco conto considerato che si parla di 32 milioni e 275 mila euro oltre rivalutazione e interessi per gli anni che vanno dal 2011 al 2014 (e gli altri anni dovranno seguire la stessa logica) anche se in verità la Regione aveva chiesto due milioni in più. Ma la differenza è una tecnicalità di conteggi.
”Il dato essenziale, invece, è quello del diritto che la Regione Basilicata ha ottenuto presso le amministrazioni erariali. La vicenda era partita nel giugno scorso. Da via Verrastro avevano notato che le somme Irap che dovevano arrivare alla Regione per la lotta all'evasione fiscale non erano state trasferite. Così, tramite l’avvocato Vittorio De Bonis l’ente lucano ha emesso una ingiunzione fiscale da 34 milioni e mezzo che sarebbero derivate dall’attività di lotta all’evasione fiscale. Una sorta di mega-cartella esattoriale allo Stato, stato che, però, si è opposto prima chiedendo una sospensiva (che è stata rigettata già nella scorsa estate) poi contestando nel merito la richiesta.
Una contestazione che si articolava, principalmente, su due fronti: uno, più squisitamente tecnico, riguardava proprio la modalità di riscossione del credito, che da Ministero e Agenzia Entrate veniva giudicata errata per mancanza del requisito dell’indefettibile presupposto costituito da un credito certo, liquido ed esigibile. E quanto al merito, le due amministrazioni centrali contestavano proprio il diritto della Regione Basilicata sostenendo di aver versato le relative somme al Servizio Tesoreria in conto Regione Basilicata. Somme che sarebbero andate a bilanciare quelle della perequazione sulla spesa sanitaria. e qui occorre fare un riferimento alla norma. Che, spiegandola in breve, individua quali fonti di finanziamento del servizio sanitario regionale, la compartecipazione IVA, le quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, l'IRAP, le quote del fondo perequativo IVA, le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale e, quando queste somme non bastino, prevede l’intervento statale tramite un apposito fondo di garanzia. Da parte del Ministero e dell’Agenzia delle entrate, insomma, si sosteneva che essendo il credito vantato dalla Regione Basilicata riconducibile appunto alle quote Irpef e Irap, doveva essere utilizzato prioritariamente per la sanità Regionale e, nel caso concreto, sarebbe servito a ristorare il versamento aggiuntivo di perequazione fatto dallo stato.
Una tesi opposta a quella della Basilicata secondo cui una cosa erano le quote ordinarie delle citate imposte (Irap e addizionale Irpef) altro le quote frutto della lotta all’evasione fiscale.
A decidere è stata chiamata la Corte dei Conti della Regione Basilicata, competenti su questo tipo di partite erariali, che ieri mattina ha dato ragione alla Regione Basilicata su entrambi i punti della contesa.
Per quel che riguarda l’emissione dell’ingiunzione il collegio giudicante (Vincenzo Maria Pergola presidente, Massimo Gagliardi consigliere e Giuseppe Tagliamonte relatore) ha concluso che «pur a fronte delle riforme della riscossione coattiva che hanno ampliato l’utilizzo del ruolo esattoriale, lo strumento dell’ingiunzione fiscale trova spazio all’interno dell’ordinamento, essendo utilizzabile per i crediti che non siano espressamente devoluti alla riscossione mediante lo strumento del ruolo» con «l’ambito soggettivo è esteso ad ogni pubblica amministrazione (Ente creditore) e l’ambito oggettivo attiene ad ogni credito di qualsiasi natura. In forza di quanto sopra, l’istituto dell’ingiunzione fiscale rappresenta lo strumento espressamente previsto per l’esazione dei crediti della Pubblica Amministrazione (e, dunque, anche delle Regioni) di qualsiasi natura e, quindi, anche vantati anche nei confronti di altre pubbliche amministrazioni, senza alcuna limitazione».
Lotta a evasione e SanitàQuanto poi al merito i giudici hanno osservato che le disposizioni sul finanziamento della spesa sanitaria regionale chiariscono «espressamente, che da tali calcoli restano esclusi sia i gettiti delle manovre fiscali sia quelli derivanti dalla lotta all'evasione fiscale (...) con ciò risultando non revocabile in dubbio che l’accesso all'intervento statale, tramite apposito fondo di garanzia istituito nello stato di previsione del MEF, per il caso in cui i gettiti delle richiamate imposte siano insufficienti alla integrale copertura del fabbisogno sanitario regionale».
Insomma i gettiti derivanti da lotta all'evasione fiscale, distinti dai versamenti in autoliquidazione dell’imposta operati spontaneamente dai contribuenti in quanto individuati mediante specifici codici tributo, avrebbero dovuto essere riversati direttamente alla tesoreria regionale da parte della struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate, quale disponibilità finanziaria di esclusiva pertinenza regionale» e questo perché dal quadro normativo «risulta chiaramente la volontà del Legislatore di non determinare una diminuzione della perequazione con il maggior gettito derivante dall’attività di recupero fiscale». E l’obbligo di riversare le somme alle Regioni non può ritenersi soddisfatto dall’averle riversate ai fondi centrali per il servizio sanitario nelle Regioni.
Una vittoria su tutta la linea, con la riduzione rispetto ai richiesti 34 milioni e 243mila euro solamente per l’errato computo anche del periodo fino al 27 maggio dello stesso anno, data in cui è entrato in vigore il decreto che ha regolatola materia.
Il tutto con un vantaggio economico per la Regione e una sottile soddisfazione per tutti quanti nella loro vita sono stati destinatari di cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate che possono vedere in quella emessa dalla Regione Basilicata una sorta di nemesi.