Avevano citato in giudizio il Comune ritenendo che la responsabilità dell’incidente in cui, alle prime ore del 1° gennaio del 2013, perse la vita il loro genitore fosse da imputare allo stato della strada e, di conseguenza, al Comune, che avevano citato in giudizio. Il Tribunale, in composizione monocratica, non solo ha rigettato la loro domanda, ma li ha condannati a rifondere all’ente locale le spese che ha sostenuto per difendere in aula le proprie ragioni.
Ammontava ad oltre un milione di euro il “conto” che i congiunti di Leonardo Crastolla, 78enne di Pozzo Faceto, deceduto in un sinistro stradale accaduto nella notte tra il 31 dicembre 2012 e il 1° gennaio 2013, avevano presentato all’ente locale.
L’incidente stradale avvenne intorno alle 3 della notte lungo la ex strada statale 16, quella che collega Fasano a Pezze di Greco. Una strada la cui carreggiata è costeggiata da maestosi alberi di pino. Proprio contro il tronco di uno di questi alberi si schiantò Leonardo Crastolla. L’uomo – vedovo, di professione agricoltore, molto conosciuto e stimato a Pozzo Faceto dove viveva – era solo in macchina e stava facendo rientro da Fasano dopo aver trascorso la notte di San Silvestro in casa di parenti. A pochi chilometri da Pezze di Greco il 78nne perse il controllo dell’auto e si schiantò contro uno degli alberi che costeggiano la sede stradale. Un impatto tremendo. Morì sul colpo. A distanza di due anni dal terribile incidente i quattro eredi del pensionato di Pozzo Faceto hanno chiesto un maxi risarcimento al Comune di Fasano, che si è costituito in giudizio affidando la propria difesa all’Avvocatura di Palazzo di città. Gli eredi hanno ritenuto sussistente la colpa dell’ente locale, proprietario del tratto di strada teatro del sinistro per assenza di guard- rail, per il manto stradale sollevato dalle radici degli alberi (c.d. insidia stradale), e, infine, perché l’albero contro il quale il pensionato urtò violentemente era posto a distanza dal ciglio stradale inferiore a quella prevista dal Codice della Strada.
A conclusione del processo il giudice è arrivato alla conclusione che “la domanda non merita accoglimento”.
“Nel caso di specie – si legge nella sentenza – non vi sono elementi probatori che consentano di poter affermare che l’incidente sia stato causato da inadempienze o condotte omissiva della Pubblica amministrazione convenuta”.
Determinante nella decisione finale del Tribunale sono state le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d’ufficio (ctu).
“Il ctu – si legge nella sentenza – ha analizzato puntualmente tutte le argomentazioni addotte da parte attrice, escludendo che le omissioni e le inosservanze da questa imputate al Comune possano essere state causa o concausa del sinistro”.
Di qui il rigetto della domanda di risarcimento e la condanna a pagare le spese processuali, che il giudice ha liquidato in poco meno di 15mila euro.















