BISCEGLIE - Mare istruzioni per l'uso. Con l’ordinanza n. 16 del 26 aprile 2018, emessa dal capitano di fregata Sergio Castellano, capo del Compartimento Marittimo di Barletta, è stata rinnovata la “Disciplina della navigazione in prossimità della costa zone di mare interdette alla navigazione”.
Il provvedimento (che abroga la precedente disciplina in materia) norma organicamente i limiti di navigazione rispetto alla costa, nell’ambito del Compartimento Marittimo di Barletta allo scopo di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, tenendo conto che la costa di giurisdizione (comprendente i litorali dei Comuni di Barletta, Margherita di Savoia, Trani e Bisceglie) è caratterizzata da bassi fondali ed elevata presenza turistica.
Disposizioni del coordinamento - Su tale aspetto si è svolta una riunione di coordinamento da cui sono scaturite le successive indicazioni fornite dalla Direzione Marittima di Bari, al fine di razionalizzare la disciplina in materia di “sicurezza balneare” e “diporto nautico” per tutto il litorale pugliese.
È stato ordinato, dunque, quanto segue: Divieto di navigazione in prossimità della costa, durante la stagione balneare da Margherita di Savoia a Bisceglie, la fascia di mare sino a 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco è interdetta alla navigazione a motore alle unità navali in genere, compresi i “natanti da spiaggia” (piccoli natanti comunemente denominati pedalò, jole, pattini, sandolini), nonché all’ormeggio/stazionamento ed ancoraggio delle suddette unità navali, ad eccezione di quelle appartenenti alle forze di polizia e di quelli autorizzati ad effettuare i campionamenti delle acque.
Istituzione della fascia di rispetto - L’attraversamento da parte delle unità a motore e/o vela della fascia di ulteriori metri 50 da quella innanzi detta, interdetta alla navigazione (200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco), è consentito solo a lento moto, con rotta perpendicolare, se finalizzato a raggiungere la costa.
Corridoi di lancio e di atterraggio - L’attraversamento delle unità a motore e/o a vela (compresi i piccoli natanti da spiaggia sopra richiamati) della fascia di mare come definita nell’art. 1, è consentito esclusivamente all’interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai tre nodi.
Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione - Fermo restando i divieti di navigazione di cui all’art.1, durante la stagione balneare le unità navali a motore che navigano nella fascia di mare compresa tra i 200 mt. (per le spiagge e scogliere basse) ed i 100 metri (per le scogliere a picco) ed i 1000 (mille) metri dalla costa, devono tenere una velocità non superiore a dieci nodi e, comunque, devono navigare con lo scafo in dislocamento.
Disposizioni finali - I contravventori di tale ordinanza, salvo che il fatto costituisca diverso illecito e/o reato, saranno puniti ai sensi di legge. Le regole sono scaturite dopo numerosi incontri tematici avuti nei mesi scorsi con i rappresentanti della Regione Puglia, e delle Associazioni di categoria degli operatori del settore balneare. Per l’emergenza in mare è attivo il numero blu 1530 gratuito sul tutto il territorio nazionale ed attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.