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Mola, annullate multe per eccesso di velocità se gli autovelox non sono segnalati

 
Antonio Galizia

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Antonio Galizia

Mola, annullate multe per eccesso di velocità se gli autovelox non sono segnalati

Automobilista vince la battaglia per gli «scout speed» sulle auto della polizia locale

Giovedì 21 Aprile 2022, 12:14

MOLA DI BARI - Scout speed, le multe per eccesso di velocità prese senza che i rilevatori installati sulle macchine dei vigili siano adeguatamente segnalati, possono essere annullate. È il punto cruciale della sentenza del Tribunale di Bari che ha respinto l’appello del Comune contro un automobilista sanzionato per eccesso di velocità.

La sentenza giunge a conferma di quella in primo grado che aveva condannato l’ente ad annullare la multa e a pagare le spese di lite. L’art.142 comma 6bis del Codice della strada prevede l’obbligo di segnalare prima le “postazioni di controllo su strada”, senza distinzione tra postazioni fisse e mobili. Si tratta di una legge dello Stato.

Viceversa il decreto ministeriale attuativo (15 agosto 2007) sancisce che le disposizioni su cartelli e dispositivi di segnalazione, non si applicano per gli apparecchi di rilevamento della velocità installati su veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, a inseguimento. Una deroga, secondo il Tribunale del capoluogo, non consentita.

Questo contrasto tra norma di legge e decreto attuativo del Ministero dei Trasporti, è stato colto ed evidenziato dal legale dell’automobilista e dal giudice. È il «cuore» della sentenza, pubblicata nei giorni scorsi. Laddove il decreto indica, in questi casi, «una deroga all’obbligo di segnalare preventivamente» il giudice “corregge” affermando che «la deroga alla legge - segnalazioni preventive, fisse e luminose sì, ma non sulle auto dei vigili in movimento - non è consentita. Perché il Codice ha demandato al Ministero la sola determinazione dei modi di impiego di cartelli e dispositivi di segnalazione».

E così «l’esonero (per Comuni e polizie municipali, ndr) dall’obbligo di preventiva segnalazione della presenza di apparecchi di rilevamento della velocità installati su veicoli in movimento non trova ragionevole giustificazione. E si traduce in un’«inammissibile deroga a una regola generale sancita con una norma più importante», cioè l’art.142 del Codice della strada.

Sulle segnalazioni preventive ed obbligatorie, nello specifico «lo stesso decreto prevede all’articolo 1 che le postazioni di controllo per rilevare la velocità possono essere segnalate con segnali stradali, temporanei o permanenti; segnali luminosi a messaggio variabile; con dispositivi luminosi installati su veicoli della polizia stradale».

E non finisce qui. «Installati sulle auto dei vigili gli avvisi agli automobilisti «possono essere contenuti su una sola riga, in forma sintetica: controllo velocità o rilevamento velocità». Logica la conclusione: «È evidente che la segnalazione preventiva risulta comunque possibile». Questa sentenza consentirà la richiesta di rimborso ai tanti automobilisti (sono alcune decine) colti in fallo a Mola dallo Scout Speed.

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