TARANTO - «È stato notificato alla Regione il decreto per il completamento dell’ospedale San Cataldo di Taranto»: lo annuncia il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. «Un percorso - aggiunge - quello del reperimento delle somme necessarie al completamento, iniziato un anno fa ed oggi completamente concluso. Questo importantissimo traguardo è stato raggiunto con il contributo di tutti: Regione Puglia, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e Finanza e Asl di Taranto, e ci consentirà di dare alla città di Taranto e a tutto il comprensorio tarantino un ospedale tra i più innovativi in Italia. Il nuovo San Cataldo è infatti strategico per potenziare l’offerta sanitaria con una struttura Hub di livello primario, al servizio della provincia jonica e dell’intera regione: è stato un investimento fortemente voluto dal nostro governo regionale».
«Quest’opera - dichiara l’assessore alla Sanità Rocco Palese - rappresenta un esempio di efficienza nella realizzazione delle opere pubbliche: i lavori sono stati avviati il 5 ottobre 2020 ed oggi registriamo un avanzamento dell’84%. Le date sono significative: l’avvio della gara di progettazione è del 14 ottobre 2016, la sottoscrizione del contratto di progettazione è del 27 novembre 2017, l’aggiudicazione della gara per i lavori è del 28 maggio 2019, la data di sottoscrizione del contratto lavori è dell’8 settembre 2020. La consegna dei lavori è arrivata il 5 ottobre 2020, nonostante abbiamo registrato anche un ricorso sull'aggiudicazione per i lavori, da noi vinto al Consiglio di Stato».
L’importo complessivo a carico dello Stato per completare l'ospedale con l’ultimo decreto è di 99.7 milioni euro, ai quali si aggiungono le risorse regionali per arrivare complessivamente a 105 milioni euro. Il valore complessivo dell’investimento è quindi stato di 312.500.000 euro per la realizzazione di oltre 700 posti letto, di cui 72.169.503 euro a carico del bilancio regionale, 140.580.496 euro a valere su risorse Fsc 2007-2013 e 99.750.000 euro a carico dello Stato (risorse ex art. 20).