Fragagnano - Le edicole hanno il diritto di restare aperte anche nella mattinata dei giorni festivi. Annullata dal Prefetto di Taranto Demetrio Martino l’ordinanza numero 28 del 14 aprile scorso adottata dal sindaco di Fragagnano Giuseppe Fischetti (che è anche vicepresidente della Provincia), il quale, esercitando un potere extra ordinem, aveva disposto la chiusura delle edicole nei giorni festivi, pur essendo queste considerate un servizio essenziale. La massima autorità istituzionale della provincia jonica, accogliendo il ricorso presentato dal vice presidente regionale di Assostampa, nonché capo della redazione tarantina della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza, ha dunque ritenuto «inefficace» l’atto «limitatamente alla parte che prevede la chiusura obbligatoria delle edicole nella giornata di domenica poiché in evidente contrasto con le disposizioni di legge dello Stato». L’ordinanza del Prefetto, datata 17 aprile, è stata protocollata dal Comune di Fragagnano nella giornata di lunedì scorso. Le edicole di Fragagnano sono state dunque danneggiate, non avendo potuto tenere aperti i propri punti vendita nella mattinata di domenica scorsa.
«Il divieto di apertura delle edicole nelle giornate di domenica e in quelle festive costituisce un evidente attacco alla libertà di stampa e alla diffusione degli organi di informazione in un periodo nel quale i cittadini avvertono maggiormente il bisogno di essere informati per conoscere cause, dinamiche ed evoluzioni della grave pandemia in atto» è riportato nel ricorso del vice presidente pugliese di Assostampa Mimmo Mazza. «D’altronde, sin dalla adozione da parte delle Autorità di Governo di misure finalizzate al contenimento della pandemia e alla prevenzione di rischi sanitari, mai in alcun provvedimento è stata imposta la chiusura delle edicole, nemmeno in località dove il Covid-19 ha inciso – purtroppo – in maniera sensibilmente più significativa rispetto alla provincia di Taranto.
Peraltro le ordinanze comunali in materia sanitaria possono essere emanate nelle more dell’adozione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, con un’efficacia limitata nel tempo e solo per situazioni sopraggiunte di aggravamento del rischio, nel territorio di competenza. I sindaci non possono adottare, a pena d’inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza, in contrasto con le misure statali. Il Ministero dell’Interno, peraltro, ha più volte ricordato che il richiamo concomitante all’art 50 e all’art 54 del TUEL nel testo delle ordinanze sindacali non può coesistere in quanto il legislatore, con le due disposizioni, ha previsto l’adozione da parte del sindaco di ordinanze contingibili e urgenti per disciplinare fattispecie diverse».
Ciò che è accaduto a Fragagnano, si è purtroppo verificato anche in tanti altri centri pugliesi. Un’ordinanza emanata alcune settimane fa dalla Commissione straordinaria nella vicina Manduria (peraltro di venerdì sera e senza una dovuta pubblicazione), ad esempio, è costata ad un edicolante, trovato a lavorare nella mattinata di una domenica (com’era suo diritto farlo), una salata multa e una denuncia. Successivamente la Commissione straordinaria, forse accorgendosi tardivamente dell’errore, ha revocato tale ordinanza e all’edicolante, oltre al danno (multa e denuncia), si è aggiunta pure la beffa (il ravvedimento.tardivo).