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Energia dai liquami suini, il Tar smentisce il Parco dell'Alta Murgia: «Non è inquinante»

 
Isabella Maselli

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Isabella Maselli

Energia dai liquami suini, il Tar smentisce il Parco dell'Alta Murgia: «Non è inquinante»

Accolto il ricorso di una società agricola, nessun danno ambientale

Lunedì 19 Maggio 2025, 08:00

BARI - L’attività di allevamento di suini e l’utilizzo dei relativi liquami per alimentare un impianto di produzione da fonte biogas da 100 kw in contrada Franchini, ad Altamura, non sono dannosi per l’ambiente. Così risponde il Tar alla società barese Franchini Sarl, assistita dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Carlo Tangari, Vincenzo Ninivaggi, che si era vista negare dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia il nulla osta alla realizzazione di una linea elettrica interrata da posare nei comuni di Ruvo di Puglia ed Altamura, e di due cabine elettriche prefabbricate, per la connessione alla rete di bassa tensione di e-distribuzione dell’impianto.

Il no del Parco risale a settembre 2024. La società lo ha impugnato citando nel giudizio anche i Comuni di Altamura e Ruvo, la Città Metropolitana e la Regione Puglia, nessuno dei quali si è costituito. «L’ente Parco - si legge nella sentenza che ha dato ragione alla società - finirebbe per limitare in modo significativo le iniziative volte a favorire lo sviluppo e la promozione degli impianti di energia da fonti rinnovabili». Del resto, lo stesso Piano per il Parco stabilisce che questo «persegue l’obiettivo di attivare forme di produzione di energia alternativa e derivata da fonti rinnovabili da sviluppare sulle coperture dei manufatti agricoli non di pregio e di quelli destinati alla fruizione del Parco, all’interno degli stessi o nelle loro immediate vicinanze, senza occupazione di suolo agricolo ovvero coperto da vegetazione spontanea».

Nel diniego il Parco spiegava che la modifica della composizione dei prodotti da utilizzare per la produzione del biogas, da biomasse vegetali e pollina secca a liquami suini, foraggio e paglia di grano, avrebbe comportato «un’elevata probabilità di determinare una maggiore emissione in atmosfera di sostanze nocive all’ambiente e ad alla salute». Secondo i giudici, che hanno accolto il ricorso annullando la determina di diniego, «la variazione relativa alle tipologie di prodotti utilizzati per alimentare l’impianto non appare rilevante, posto - spiega il Tar - che sia i residui agricoli di origine vegetale sia quelli di origine zootecnica rientrano pur sempre nella categoria delle biomasse secondo la disciplina in materia».

Riguardo alla valutazione circa il rischio di inquinamento derivante dall’allevamento suino e, in particolare, dalle deiezioni dei capi da allevare, la Città Metropolitana aveva già rilasciato il provvedimento autorizzativo unico regionale, proprio in relazione alla conversione dell’allevamento di bovini in quello di suini fino ad un massimo di 4.950 capi di bestiame. E anche il Comitato Via aveva espresso parere favorevole all’intervento dal punto divista ambientale. L’ente provinciale aveva chiarito, tra l’altro, che «l’intervento non produrrà incidenza diretta sugli habitat e sugli habitat di specie d’interesse comunitario», «non comprometterà gli equilibri e le connessioni biologiche del Sito Natura 2000,né provocherà ripercussioni negative sul suddetto Sito; nell’esercizio ottimale dell’impianto in termini di buon funzionamento anche ai fini della tutela ambientale, questo può annoverarsi in buone pratiche per l’ambiente ed il clima, favorendo l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e favorendo un’economia di tipo circolare».
Ricorso accolto, quindi, con condanna del Parco Nazionale dell’Alta Murgia a pagare anche 3mila euro di spese alla società. 

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