POTENZA - Sentenza storica della corte d’Appello di Potenza: una single residente in Florida, ma originaria di Genzano di Lucania può adottare. Si tratta della sentenza del 9 aprile scorso.
Nel giudizio avente ad oggetto «trascrizione nei registri di stato civile di sentenza straniera di adozione» rifiutata dal Comune di Genzano di Lucania, che, «in mancanza di matrimonio e tenendo conto della singolarità del caso e della complessità della fattispecie», rimandava alla Corte d’Appello di Potenza la richiesta di J. M. B., donna nubile residente in Florida - ma avente cittadinanza italiana/lucana, conseguita «iure sanguinis»-, e di J. R. L., figlio adottato in Florida con sentenza del 2007, i due ricorrenti, rappresentati e difesi dalle avvocate del Foro di Potenza, Ivana Pipponzi e Morena Rapolla, hanno visto riconosciuto il diritto alla trascrizione dell’adozione, formatasi all’estero, nei registri italiani.
«Un’importante sentenza. - ha dichiarato Pipponzi - Trattasi di un unicum in Basilicata e una delle poche in Italia, dove le adozioni sono consentite solo se c’è una coppia sposata o convivente. Ma in base al ragionamento che abbiamo fatto, ripreso in sentenza, è stato superato il limite normativo per il superiore interesse del minore a mantenere la sua famiglia, sebbene monogenitoriale». Notevole, quindi, la portata innovativa della sentenza della Corte d’Appello di Potenza. «Tale portata innovativa sta nel fatto - ha dichiarato Rapolla - che nella sentenza non è stato inquadrato il legame tra la madre adottante e il minore adottato come un’adozione c.d. “in casi particolari” (ipotesi prevista dall’art. 44 della legge n. 184/83, secondo cui i diritti dell’adottato nei confronti della famiglia dell’adottante siano parzialmente rarefatti), bensì è stata riconosciuta anche in Italia l’adozione estera dell’allora minore J.R.L. come piena e legittimante, con la costituzione di un vincolo di parentela anche nei confronti dei familiari dell’adottante. Diversamente operando – ha proseguito Rapolla - l’adottato si sarebbe trovato ad avere un diverso status in due diversi ordinamenti (statunitense e italiano), con ogni evidente riverbero negativo sulla sua identità personale e perciò sull’“interesse del minore” tutelato dai Trattati internazionali».
«La Corte d’Appello - ha sottolineato Pipponzi - ha riconosciuto il diritto alla continuità delle relazioni affettive e al tranquillo godimento dello status di figlio anche nel nostro ordinamento. L’ordine pubblico internazionale è una norma di apertura del nostro ordinamento che va modificandosi con l’evoluzione della società e la crescente tutela dei diritti umani: oggi – ha concluso Pipponzi - non è più accettabile non riconoscere l’adozione da parte di persona single, diversamente operando si commetterebbe una grave violazione dei diritti umani».