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Direttiva Seveso, oggetto del contendere

 
Franco Giuliano

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Franco Giuliano

Mercoledì 13 Dicembre 2017, 17:20

ROMA - Lo scontro fra il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, e il Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, si basa sulla necessità di applicare o meno al gasdotto Tap la direttiva Seveso, quella che, per somme vie, obbliga a rispettare precisi parametri ed a consultare la popolazione interessata in caso di costruzione di stabilimenti «a rischio di incidente rilevante».

La prima versione della Direttiva Seveso fu emanata nel 1982 dall’Unione europea, per prevenire gli incidenti industriali: fu chiamata così perché pensata a seguito del disastro di Seveso del 1976, la perdita di diossina dallo stabilimento Icmesa, in Lombardia. La Direttiva Ue è stata recepita dall’Italia nel 1988.

La norma ha definito «a rischio di incidente rilevante» gli stabilimenti industriali che detengono sostanze pericolose (infiammabili, esplosive, comburenti, tossiche per l’uomo o per l'ambiente) e ha introdotto un regime di controlli. Nel 1996 l'Ue ha approvato una nuova direttiva in materia, detta Seveso II, recepita in Italia nel 1999: la nuova norma impone tutta una serie di misure di sicurezza ai gestori degli stabilimenti e fissa i controlli da parte delle autorità. Nel 2003 la Ue ha emanato la direttiva Seveso II bis, ampliando il campo di applicazione ad ulteriori settori produttivi (attività galvaniche, stabilimenti pirotecnici).

Nel 2012 è arrivata la Direttiva Ue Seveso III, recepita dall’Italia nel 2015. La disposizione ha revisionato e riorganizzato la normativa precedente, alla luce dell’esperienza maturata negli anni, senza introdurre modifiche radicali. La questione in Puglia risale al 2014, quando la Valutazione di impatto ambientale del Ministero dell’Ambiente aveva previsto l'applicazione della direttiva, con il parere contrario di Interno e Sviluppo Economico. Da qui la richiesta di un parere alla Commissione Europea, sulla base del quale l’Italia decide poi di procedere senza l’applicazione della direttiva.

Il Tar del Lazio nel febbraio del 2016 e il Consiglio di Stato nel marzo 2017 hanno respinto un ricorso della Regione e del Comune di Melendugno (Lecce) proprio sulla mancata applicazione della Seveso all’iter autorizzativo. Per i magistrati amministrativi, tale direttiva si applica solo agli stabilimenti, e non al trasporto di sostanze pericolose, comprese le stazioni di pompaggio, come è il caso del terminal. Con la stessa motivazione, anche il gip di Lecce, nel febbraio 2017, ha respinto un ricorso contro il Tap del sindaco di Melendugno.

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