Il provvedimento, impugnato dall'ex sindaco, era fondato sul coinvolgimento di Rotice nel procedimento giudiziario "Giù le Mani" dal quale sarebbe emerso un presunto accordo elettorale con un esponente della malavita locale
Martedì 04 Novembre 2025, 16:15
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E' illegittima l'interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Foggia nei confronti della Gianni Rotice s.r.l., che vedeva come socio di maggioranza l'omonimo ex sindaco di Manfredonia. Lo ha deciso il Tar Puglia che ha annullato il provvedimento, impugnato dall'ex sindaco, e fondato da un lato sul coinvolgimento di Rotice nel procedimento giudiziario "Giù le Mani" dal quale sarebbe emerso un presunto accordo elettorale con un esponente della malavita locale e dall'altro la parentela acquisita con un soggetto ritenuto controindicato (il fratello della compagna).
Il Tar ha accolto le tesi difensive degli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Gianluca Ursitti, ritenendo che gli atti del procedimento penale "Giù le Mani" non fossero idonei a sostenere un pericolo di condizionamento mafioso e che anzi, proprio dagli stessi, potesse escludersi il suddetto pericolo. Il Giudice amministrativo ha chiaramente rilevato che il pericolo di condizionamento dell'impresa ricorrente è argomentato unicamente sulla base di un episodio occorso in un arco temporale relativo agli anni 2021-2023 nell'ambito di una campagna elettorale e di un'attività amministrativa, senza alcun di riscontro sull'attività della società ricorrente.
Inoltre il Tar ha evidenziato che non risulta alcun "interessamento" del (soggetto controindicato) sulle vicende societarie della Gianni Rotice s.r.l., per cui neppure da tale prospettiva è dato cogliere il rischio di contaminazione criminale della ricorrente.
«A determinare l'insufficienza istruttoria e motivazionale dell'informativa gravata su tale ambito circostanziale, assume quindi connotazione dirimente il fatto che non risulta evincibile dal provvedimento, neppure in termini indiziari, in che modo si sarebbe realizzato (o si sarebbe potuto realizzare) il condizionamento mafioso dell'azienda, a fronte di un solo, contestato, episodio di contatto. Non è stata delineata un'impresa che si è avvalsa di condizioni di privilegio, così come non sono state fornite indicazioni in merito alla contaminazione che la criminalità mafiosa avrebbe determinato sull'attività dell'impresa istante».
















