Il progetto di riforma sottoposto a referendum, non risolve i problemi che affliggono il sistema giudiziario, ma indebolisce il potere della magistratura posto a garanzia dei diritti. Esso si inserisce in un contesto caratterizzato da processi di verticalizzazione del potere (premierato), di demolizione dello stato sociale (autonomia differenziata), di repressione delle libertà (decreti sicurezza) e in un quadro legislativo contrassegnato da leggi lesive dei diritti della persona e dei diritti dei lavoratori e da disegni di legge che mirano a disciplinare la scuola e l’università in modo gerarchico. Il capitalismo in questa fase di crisi mondiale, torna ad assumere come negli anni venti del Novecento comportamenti repressivi e gli zelanti esecutori suoi diktat costruiscono una forma di Stato che privilegia le funzioni di polizia rispetto a quelle sociali. Il carattere autoritario del potere di governo, può essere rilevato dalle modalità usate per lo svolgimento del dibattito parlamentare, che hanno compresso gli spazi dell’opposizione e alterato il senso del procedimento di revisione, il quale dovrebbe mirare a inserire nel testo costituzionale modificazioni quanto più possibile condivise.
Il principio contenuto nell’art. 104 Cost. che sancisce l’autonomia e l’indipendenza della magistratura viene conservato nella forma, ma svuotato nella sostanza, perché nella sua organizzazione vengono introdotti criteri gerarchici ed essa viene inoltre smembrata in tre diversi organi che non saranno più espressione del principio di rappresentanza, ma della rigida meccanica del sorteggio. Nel nostro ordinamento, la separazione delle carriere già esiste ed è disciplinata la L. n. 71 del 2022, che regolando rigorosamente il passaggio tra le funzioni giudicanti e quelle requirenti, ha ridotto drasticamente le percentuali di trasferimenti dei magistrati. La rigida separazione delle carriere prevista dal disegno di revisione, realizza invece uno stravolgimento dell’ordinamento giurisdizionale, perché pone le premesse per una progressiva attrazione dei PM nella sfera di influenza del Ministro della Giustizia e per un potenziamento del rapporto tra funzione inquirente e polizia giudiziaria, configurando così la magistratura non più come ordine garante dei diritti, ma come organo guardiano dell’ordine pubblico, cui viene affidato il compito principale di reprimere il conflitto sociale.
Con la rottura dell’unicità della giurisdizione, ci troveremo dinanzi a un pubblico ministero forte, dotato di poteri esclusivi e con funzioni disciplinari interne al suo ordine, dato che le sanzioni più gravi come la sospensione dal servizio, non passerebbero nella competenza dell’Alta Corte disciplinare, ma resterebbero nelle mani del Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo quanto disposto dall’art. 107 Cost. modificato.
Il rafforzamento della figura del pubblico ministero si inserisce in quadro costituzionale nel quale continuerà a disporre dell’azione penale e della polizia giudiziaria, generando così un’abnorme concentrazione di potere funzionale alla costruzione di un nuovo ordine repressivo.
Il CSM viene diviso in due organi: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente, ai quali viene sovrapposta l’Alta Corte di Giustizia deputata ad esercitare la giurisdizione disciplinare nei confronti di ambedue gli ordini di magistrati. La rottura dell’unità del CSM, produrrà l’effetto di indebolire la capacità di autogoverno della magistratura. I due Consigli superiori saranno presieduti dal Presidente della Repubblica e i loro membri dovranno essere estratti a sorte per un terzo da un elenco di professori e avvocati compilato dal Parlamento e per due terzi tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti mediante un sorteggio privo di filtri.
Il sorteggio è incompatibile con la forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione, perché spezza la continuità del principio di rappresentanza che informa l’intero circuito istituzionale democratico. Esso lede inoltre la dignità politica dei magistrati perché li priva del diritto di elettorato e svilisce in specie la dignità personale e sociale dei membri dei Consigli superiori, che non saranno più espressione di una scelta democratica fondata sulla valutazione delle loro competenze professionali e delle loro posizioni lato sensu politiche, ma di un meccanismo casuale che li proietta nei rispettivi organi di autogoverno, in una condizione subalterna di isolamento, la quale ostacola lo sviluppo del dibattito tra le correnti ideali della magistratura sui temi generali che incidono sulla sua organizzazione e sul suo funzionamento, come quelli concernenti l’attuazione della Costituzione, il ruolo della magistratura in relazione al contesto politico e i metodi interpretativi idonei al conseguimento dei fini sociali prescritti dalla Costituzione.
Il correntismo inteso in senso corporativo deve essere certamente contrastato potenziando i controlli democratici, senza alterare l’equilibrio tra i poteri stabilito dalla Costituzione.
Il progetto di riforma prevede l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare cui viene affidata la giurisdizione nei confronti dei magistrati giudicanti e requirenti, che sarà composta da tre membri nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio; da tre membri estratti a sorte da un elenco di soggetti con i medesimi requisiti compilato dal Parlamento in seduta comune; da sei membri estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità e da tre membri estratti a sorte tra i magistrati requirenti in possesso dei medesimi requisiti.
Il sorteggio dei membri togati può essere svolto soltanto tra i titolari di funzioni apicali e l’Alta Corte è stata concepita pertanto come un potere piramidale, introducendo una visione gerarchica della magistratura opposta a quella della Costituzione che la configura invece come un potere neutro, orizzontale e diffuso posto a garanzia dei diritti. Per i membri laici il sorteggio dovrà essere effettuato tra soggetti inclusi in un elenco compilato dal Parlamento, che dovrà essere adottato mediante elezione senza però che siano previste maggioranze qualificate, rimettendo così di fatto gli esiti del sorteggio alla volontà della maggioranza, in totale dispregio della tutela dei diritti delle minoranze e del pluralismo.
I gruppi di potere economico avversano la magistratura perché pone alla loro attività i limiti e i vincoli previsti dalla Costituzione a garanzia dei diritti delle classi subalterne. Il governo mostrandosi sensibile a tali esigenze, ha presentato progetto di riforma che sancisce il passaggio dalla figura del giudice garante dei diritti a quella del giudice repressore del conflitto sociale. La figura che emerge dal progetto di riforma è quella di un pubblico ministero subordinato alla volontà del potere di governo e incline a garantire i forti e a perseguire i deboli. Occorre difendere pertanto la magistratura dalle prevaricazioni del potere esecutivo e promuovere una comune cultura costituzionale della giurisdizione che mediante il confronto tra le diverse correnti ideali, possa qualificare l’azione dei magistrati nel perseguimento del programma costituzionale.
Se gli esiti del referendum saranno favorevoli al disegno di revisione, il potere neutro della magistratura verrà demolito e verranno normalizzate l’ingiustizia sociale e la repressione. La questione centrale è quindi quella relativa alla necessità di salvaguardare le condizioni fondamentali per garantire i diritti di tutti i cittadini e specie di quelli delle classi subalterne.
















