Martedì 09 Settembre 2025 | 12:53

Nuovo codice appalti: una spinta vigorosa per le opere pubbliche

 
Antonio Livio Tarentini

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Antonio Livio Tarentini

Diritti elettorali dimezzati, da trent’anni al voto senza scegliere i candidati

Ebbene, questa è una rivoluzione copernicana del legislatore che ha posto al centro della normativa e della sua interpretazione l’interesse pubblico sotteso all’intero impianto normativo: il raggiungimento del risultato dell’esecuzione dell’opera pubblica

Sabato 31 Dicembre 2022, 14:17

Il 16 dicembre il Consiglio dei Ministri, ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di riforma del Codice dei Contratti Pubblici, in attuazione dell’art. 1 della legge delega del 21/6/22 nr. 78.

Così il Governo dopo essere intervenuto in materia civile, penale e tributaria ha innovato il Codice dei contratti pubblici con lo scopo, dichiarato nei primi articoli, di raggiungere il risultato dell’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto «possibile» tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Ebbene, questa è una rivoluzione copernicana del legislatore che ha posto al centro della normativa e della sua interpretazione l’interesse pubblico sotteso all’intero impianto normativo: il raggiungimento del risultato dell’esecuzione dell’opera pubblica.

Corollario di tale principio è la «trasparenza» dell’azione della pubblica Amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

La trasparenza genera fiducia nell’azione della Pubblica Amministrazione e nell’operato dei suoi funzionari. Corollario conseguente è, inoltre, facilitare l’accesso al mercato.

Tali principi sono i criteri ermeneutici delle disposizioni del codice.

Se dovessi sottolineare i punti salienti del nuovo codice direi che è stata privilegiata la digitalizzazione attraverso l’utilizzo della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della realizzazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico e del potenziamento della interoperabilità delle diverse piattaforme.

Modifiche essenziali si individuano, inoltre, nella reintroduzione del General Contractor, cancellato con il vecchio codice degli appalti, nonché nella reintroduzione dell’appalto integrato con la possibilità per il contratto di avere come oggetto sia la progettazione esecutiva che l’esecuzione dei lavori.

Ancora, l'individuazione di opere prioritarie che saranno inserite direttamente nel Def (Documento di Finanza pubblica) nonché l’intervento sempre più pregnante del massimo organo consultivo tecnico del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Si prevede, infine, che il Giudice amministrativo conosca sia le azioni risarcitorie che quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico che con il suo comportamento abbia causato un esito della gara illegittimo.

Il codice appena emanato si può affermare, senza tema di smentita, che dia una spinta vigorosa al superamento dei ritardi che tanto hanno funestato in questi anni l’esecuzione delle opere pubbliche.

A conforto di ciò il codice è «autoesecutivo» cioè non contiene rinvii a provvedimenti attuativi e si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dall’1/4/2023.

È chiaro però che l’efficacia di tali norme è affidata sicuramente alla piena applicazione dei principi che ispirano il Codice che ho definito nell’introduzione di questo breve commento e cioè la «reciproca fiducia» ed il comportamento corretto di tutti gli attori del procedimento.

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