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«Palmina Martinelli fu bruciata viva, non si suicidò»: il gip smentisce la Cassazione, ma nessuno pagherà

 
Redazione online

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«Palmina Martinelli fu bruciata viva, non si suicidò»: il gip smentisce la Cassazione, ma nessuno pagherà

Dopo 45 anni la verità sulla morte della 14enne di Fasano: il gip tuttavia ha disposto l’archiviazione delle indagini avviate, dopo la riapertura del caso, nei confronti del 64enne Cesare Ciaccia, cognato della vittima

Martedì 08 Luglio 2025, 16:19

16:21

Palmina Martinelli non si è suicidata. La 14enne di Fasano (Brindisi) trovata avvolta dalle fiamme in casa l’11 novembre 1981 e morta nel Policlinico di Bari dopo 22 giorni di agonia, fu vittima di omicidio. Sono le conclusioni a cui è giunto il gip del tribunale di Bari, Giuseppe Battista, che però ha disposto l’archiviazione delle indagini che erano state avviate, dopo la riapertura del caso, nei confronti del 64enne Cesare Ciaccia, cognato della vittima, e indagato per false informazioni al pubblico ministero e per l'omicidio aggravato in concorso con ignoti.

Va esclusa «con certezza - scrive il gip - ed al di là di ogni ragionevole dubbio che Palma Martinelli, per tutti Palmina, si sia suicidata. Quanto avvenuto il pomeriggio del 11 novembre 1981 va senz'altro nell’alveo dell’omicidio».
Stando all’ipotesi dei magistrati, la 14enne sarebbe stata arsa viva per aver tentato di sottrarsi ad un giro di prostituzione minorile. Le due persone che, ormai più di trent'anni fa, furono sospettate del delitto (Enrico Bernardini e Giovanni Costantini), sono state processate e assolte in via definitiva con una sentenza della Cassazione che ha stabilito che la ragazza si suicidò. Tesi opposta, ora, del gip del capoluogo, per il quale «la morte di Palmina, avvenuta con modalità atroci, in tutta verosimiglianza trova la sua scaturigine all’interno della cerchia familiare».

Secondo il gip la tesi del suicidio «era erronea, e vien da chiedersi perché considerazioni logiche e ragionevoli quali quelle dei consulenti di Giacomina Martinelli (sorella della vittima) non fossero emerse illo tempore. Ciò, tuttavia, non costituisce elemento probatorio spendibile nei confronti del Ciaccia, ovvero suscettibile di approfondimenti in sede dibattimentale».

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