Scout Speed, il rilevatore di velocità in movimento installato su auto di servizio delle forze dell’ordine: il tribunale ha sentenziato che la multa è valida e, per l’automobilista che aveva fatto ricorso al giudice e in primo grado aveva avuto ragione, arriva una mazzata. Non solo dovrà pagare la sanzione prevista per la violazione al Codice della strada, ma dovrà rifondere al Comune le spese del doppio grado di giudizio. Spese che il giudice ha liquidato in 804 euro. A difendere le ragioni dell’ente c’era il dirigente comunale Ottavio Carparelli.
In primo grado il Giudice di pace aveva dato ragione all’automobilista che si era visto contestare dalla polizia locale di aver superato di 41 km/h il limite imposto di 50 km/h come rilevato dal dispositivo Scout Speed installato sull’autovettura della pattuglia. Il Giudice aveva anche condannato il Comune soccombente al pagamento delle spese di lite. Avverso la sentenza del giudice di primo grado il Comune ha proposto appello. Il Tribunale di Brindisi (giudice Teresa Raimo) ha accolto l’istanza dell’ente. «Il giudice di prime cure - si legge nella sentenza - ha errato tanto nella valutazione di fatto e di prova quanto nella valutazione di diritto».
Per il Tribunale il dispositivo Scout Speed «risulta chiaramente approvato, risulta dotato sia di taratura che di verifica di funzionalità». «In merito all’obbligo di approvazione - prosegue la sentenza - va dato atto, nonostante alcune pronunce in senso difforme, che il nuovo Codice della strada e il D.p.r. recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso utilizzano i termini di “approvazione” e “omologazione” in modo equipollente. Approvazione e omologazione, pur rappresentando due distinte procedure, tendono a garantire la conformità e affidabilità tecnica dei dispositivi elettronici di rilevazione delle infrazioni stradali, ossia la loro correttezza ed esattezza metrologica delle misurazioni svolte».
Per il Tribunale di Brindisi i termini «omologazione» e «approvazione» hanno equipollenza lessicale. «In estrema sintesi - conclude il giudice - quello che il legislatore ha voluto sottolineare è che le misurazioni svolte medianti i dispositivi in uso agli agenti stradali sano attendibili dal punto di vista tecnico».















