BRINDISI - Esposto al Consiglio Superiore della Magistratura per segnalare la condotta di un giudice del Tribunale di Brindisi, nell’ambito di una separazione tra coniugi, per la negazione del diritto alla bigenitorialità dei figli, qualora il padre di due bambine non dovesse pagare il contributo abitativo, in aggiunta all’assegno di mantenimento, alla madre delle minori.
L’esposto è stato presentato dall’avvocato Ferruccio Gianluca Palazzo del foro di Brindisi, legale del papà di due bimbe, e ha per oggetto l’ordinanza con cui un giudice brindisino ha disposto che «nel caso di persistente inadempimento, potrà essere rivisto l’attuale regime di collocazione delle minori con tempi paritetici di permanenza presso ciascuno dei genitori».
«Questo significa pensare che, da parte del giudice, la bigenitorialità sia una merce di scambio, tipo se non paghi ti tolgo i figli», sostiene il legale. «Così facendo, si configura un abuso dello strumento sanzionatorio perché compito del giudice è adottare decisioni nell’interesse dei minori e non considerarli strumento di pressione per conseguire un facere connesso ad un provvedimento giudiziale contestato», dice l’avvocato che ha chiesto al presidente del Tribunale di Brindisi la ricusazione del giudice e non esclude la sussistenza di profili sul piano penale, oltre che in termini di responsabilità disciplinare del giudice.
Secondo Palazzo, il giudice «avrebbe travalicato i limiti del potere decisionale posto che l’applicazione della bigenitorialità non può essere modificata in caso di violazioni dei provvedimenti economici. Eppure il tribunale di Brindisi è stato uno dei primi in Italia a varare le linee guida in caso di separazione dei coniugi affermando il principio della bigenitorialità».
Inizialmente, il tribunale aveva disposto due giorni presso ciascun genitore, nella logica di affido condiviso e collocamento paritario che attiene l’individuazione del luogo in cui i figli dimorano abitualmente. «Se viene disposto il collocamento paritario, viene meno la figura del genitore collocatario», sottolinea il legale. «Il padre ha chiesto di portarla a 3 giorni. Richiesta accolta senza la previsione del contributivo abitativo, tenuto conto dell’indipendenza economica della madre. Dopo un anno, senza che la madre abbia voluto raggiungere un accordo di separazione, il presidente ha stabilito che le figlie sarebbero rimaste due giovedì in più al mese dalla madre», va avanti. «È stato revocato il collocamento ed è stato posto a carico del marito un assegno di mantenimento di 700 euro più 500 quale contributo abitativo, avendo peraltro assegnato la casa coniugale al padre proprietario per via dei tempi di permanenza delle figlie», prosegue Palazzo. Il giudice, su richiesta del padre, ha disposto una consulenza sulla capacità genitoriale che ha concluso per il ripristino della bigenitorialità. «ll giudice ha ridotto di poco l’assegno di mantenimento mentre ha lasciato invariato il contributo del padre per avere avuto la assegnazione della casa coniugale», spiega il legale.
Nell’ordinanza, il magistrato scrive che la condotta del genitore è lesiva degli interessi delle minori sotto il profilo economico e che la scarsa attenzione del padre ben potrebbe giustificare la collocazione prevalente presso la madre», prosegue. «La bigenitorialità trova fondamento nel principio costituzionale affermato nell’articolo 31, a proposito della famiglia. Il provvedimento con cui si andrebbe a modificare le modalità di collocamento dei figli, significherebbe minacciare le figlie di un danno ingiusto cioè quello che patirebbero per la compressione del ruolo paterno», conclude l’avvocato.