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Market al castello Barletta, «Illegittimo il secondo condono»

 
Rino Daloiso

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Rino Daloiso

Barletta, supermarket al Castello: sopralluogo del Noe e la vicenda approda in Senato

«Il Comune può agire in autotutela»

Martedì 04 Maggio 2021, 13:37

Barletta - Il parere espresso dall’Avvocatura comunale parla chiaro: il secondo condono edilizio (quello del 2018) è illegittimo, quindi lo è pure il permesso di costruire rilasciato il 23 dicembre 2020 dal Comune di Barletta per la realizzazione di un supermercato a ridosso dei bastioni del castello.

Scrivono gli avvocati Giuseppe Cartuso, Isabella Maria Palmiotti e Domenico Cuocci Martortano: «In materia edilizia il corso del tempo non costituisce fattore escludente l'esercizio del potere di autotutela, ma ne accresce l’onere motivazionale, in relazione alle ragioni di interesse pubblico giustificative della relativa attivazione, oltre la necessità di ripristinare l'ordine urbanistico leso». E poi: «Dette valutazioni, non essendo di natura giuridica, naturalmente sono rinviate agli organi comunali competenti e di governo dell'ente (giunta e consiglio».

In altre parole, l’avvocatura fa presente a sindaco, giunta e consiglio di ritenere illegittimi gli atti con i quali il Comune ha autorizzato la costruzione del supermercato all’ombra del castello. Fa una valutazione giuridica. Tocca ora proprio a loro (sindaco, giunta, consiglio e dirigenti competenti) adottare gli atti conseguenti. Che, a questo punto, non possono esplicarsi anche e soprattutto in via d’urgenza in un provvedimento di autotutela e quindi di sospensione degli atti che hanno autorizzato l’apertura del cantiere del supermercato». «La richiesta di riesame della pratica edilizia di condono - scrive l’Avvocatura comunale - è stata presentata decorsi 13 anni dall'atto ampliativa adottato nel 2005 (provvedimento di condono numero 521 del 2005) e della nota dello stesso anno in cui si escludeva la possibilità di relativo annullamento».

E poi: «L'atto di autotutela adottato da parte della amministrazione l’11 settembre 2018, impropriamente denominato quale “revoca”, deve ritenersi di annullamento, tenuto presente che è teso a eliminare un ipotetico vizio di legittimità degli atti precedenti ed ha effetto retroattivo, in contrddizione con l’atto di revoca, che non ha effetto retroattivo, visto che non incide sugli effetti dell’attività amministrativa già prodottisi, ma si rivolge al futuro».

Ancora: «In tal senso, come ribadito in precedenza, l’autotutela in materia edilizia anche qualora sia esercitata distanza di tempo, è ammissibile, ma oltre la necessità di ripristino della legalità' violata. deve essere motivata in relazione all'interesse pubblico. Inoltre, la destinazione ritenuta commerciale dell'immobile pone problemi di allineamento con le dichiarazioni del privato, richiedente il condono del 1986, nelle quali è posta in risalto la destinazione industriale artigianale e commerciale del bene e non esclusivamente commerciale, come, tra l’altro, si evince dalle stesse risultanze della Camera di Commercio di Bari».

Così, «esauriti detti aspetti, in relazione all' atto endoprocedimentale edilizio numero 18 del 15 dicembre 2020 e al successivo Provvedimento autorizzativo unico (Pau) numero 1 del 23 dicembre 2020, con cui si è autorizzata la realizzazione di interventi di recupero del plesso commerciale sito in via Cafiero 8 finalizzate l'apertura di un esercizio commerciale riconducibile per tipologia dimensionale a una media struttura del tipo “M2” per la vende i prodotti alimentari e non alimentari, si sottolinea che la qualificazione dell'intervento o vero se lo stesso possa rientrare nel novero delle ristrutturazioni di leggere, involgendo aspetti di ordine tecnico, sugli stessi questo settore non ha la competenza per esprimersi, essendosi tra l'altro come detto già espresso il settore edilizio».

Ma sull’’iter seguito e sul condono-bis il giudizio per l’Avvocatura è senza appello: quel supermercato non si può costruire fra mare, castello e mura di San Cataldo. 

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