Sabato 06 Settembre 2025 | 05:59

Bari, minaccia l’ex e il Tar conferma l’ammonimento: «Impedisce che lui commetta delitti più gravi»

 
ISABELLA MASELLI

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ISABELLA MASELLI

Minaccia l’ex, il Tar conferma l’ammonimento «Impedisce che lui commetta delitti più gravi»

I giudici amministrativi hanno dato torto all’uomo, bocciando il ricorso con un provvedimento che ha «scopo preventivo»

Lunedì 20 Gennaio 2025, 14:30

BARI - Avrebbe minacciato più volte la ex compagna, anche di morte, dicendole frasi come «se mi fai perdere il lavoro, commetto un omicidio», fino a tentare di afferrarla con violenza durante una accesa discussione. Per l’uomo, il questore di Bari ha disposto nei mesi scorsi la misura di prevenzione dell’ammonimento che lui però ha impugnato dinanzi al Tar.

I giudici hanno ora rigettato il ricorso, spiegando che il provvedimento «non presuppone l'accertamento di una responsabilità penale né mira a sanzionare le condotte persecutorie», ma «è finalizzato, piuttosto, a prevenire la commissione di tale reato». Ammonire un potenziale violento, cioè, per evitare che commetta qualcosa di più grave, «salvando» una donna, ma «salvando» in fondo anche l’aggressore dissuadendolo dal proposito o dal rischio di diventare autore di un delitto.

L’epilogo della vicenda finita davanti ai giudici amministrativi risale al 22 agosto scorso quando, a seguito di una discussione con la ex convivente sulla cura del figlio, mentre i due erano sul pianerottolo di casa dei genitori della donna, l’uomo avrebbe introdotto il braccio dalla finestra del bagno, cercando di afferrarla per tirarla a sé. Lei, sfuggita al tentativo di trattenimento forzoso, si sarebbe barricata nell’appartamento insieme ai genitori, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Peraltro, stando a quanto risulterebbe dalle denunce della ex, in diverse occasioni lui avrebbe minacciato la compagna.

Un comportamento che, al di là di una eventuale indagine della Procura e del conseguente processo penale, ha convinto il questore ad adottare il provvedimento dell'ammonimento che «assolve – ricordano i giudici amministrativi - a una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a impedire che gli atti persecutori siano reiterati, potendo cagionare esiti irreparabili, già prima dell’instaurazione e della conclusione di un eventuale procedimento penale».

Per il Tar, cioè, è «sufficiente la sussistenza di elementi indiziari, dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, come tale avvertito dal destinatario della condotta, atto a determinare uno stato di ansia e paura nella vittima, e che possa plausibilmente degenerare e preludere a condotte costituenti reato».

Di conseguenza, il decreto di ammonimento «presuppone non l’acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale avente a oggetto un’imputazione per il reato di stalking, bensì – chiariscono ancora i giudici nell’ordinanza - la sussistenza di elementi dai quali sia possibile desumere un comportamento che possa degenerare e preludere a condotte costituenti reato, ovvero elementi probatori attendibili in ordine all’avvenuto verificarsi dei comportamenti persecutori, capaci di ingenerare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura o un cambiamento delle proprie abitudini di vita».

Al questore, in particolare, «spetta il compito di valutare se le azioni poste in essere siano idonee a produrre nella vittima ansia, paura o fondato timore per la propria incolumità o per i propri cari» e «il giudizio di fondatezza dell'istanza, ampiamente discrezionale, può pertanto basarsi su un quadro meramente indiziario, che renda verosimile l'esistenza delle condotte prodromiche del reato di stalking e della loro potenziale pericolosità».

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