Sabato 06 Settembre 2025 | 11:01

Bari, il futuro sottovia taglia una casa a metà. Il Tar: «Comune e Rfi rivedano il tracciato»

 
isabella maselli

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isabella maselli

Il futuro sottovia taglia una casa a metà. Il Tar: «Comune e Rfi rivedano il tracciato»

Accolto il ricorso del proprietario dei suoli a Santo Spirito, dove dovrebbero essere realizzate le opere sostitutive dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria Foggia-Bari

Domenica 08 Settembre 2024, 12:40

09 Settembre 2024, 10:37

BARI - Comune di Bari e Rete Ferroviaria Italiana dovranno rivedere il tracciato delle strada (non ancora realizzata) che con i suoi 14 metri di larghezza (due carreggiate, banchine, marciapiedi e pista ciclabile) taglierebbe a metà la proprietà di un cittadino: quasi 7mila metri quadri, nel quartiere di Santo Spirito, nei quali è inclusa anche una villa storica di pregio. Il proprietario dei suoli, difeso dall’avvocato Gabriele Bavaro, si è rivolto al Tar e i giudici amministrativi gli hanno dato ragione accogliendo il ricorso.

L’inizio della vicenda risale a più di dieci anni fa ma ha avuto una accelerata dopo il 2020, quando il Consiglio comunale ha deliberato l’ok alla variante urbanistica con vincolo preordinato all’esproprio per le opere sostitutive dei passaggi a livello da realizzarsi sulla linea ferroviaria Foggia-Bari, nel territorio di Bari nord. Una proprio in corrispondenza della proprietà privata a Santo Spirito.

In particolare il progetto prevede a Santo Spirito, su viale Caravella e Strada Catino, la realizzazione di un sottovia carrabile di collegamento tra viale Caravella e strada rurale Caladoria con relative rampe di raccordo e una nuova strada di collegamento tra via Napoli e via Lucca e la realizzazione di un sottovia carrabile con relative rampe di raccordo alla viabilità esistente, nonché nuova viabilità di collegamento da realizzare tra la strada Catino e corso Umberto I. «Si tratta di interventi necessari per collegare il territorio separato dai binari non solo dal punto di vista carrabile ma anche dal punto di vista pedonale e ciclabile» spiegava il Comune annunciando l’ok al progetto di variante.

Il cittadino che ha fatto il ricorso contro l’opera in programma a Santo Spirito spiega che sull’area in questione «insiste una villa di notevole pregio storico e architettonico, il cui valore sarà definitivamente compromesso in termini non solo economici ma soprattutto ambientali e paesaggistici, perché in base alla previsione contenuta negli elaborati progettuali l’arteria stradale passa diagonalmente proprio al centro dell’intero lotto».

Nella relazione tecnica depositata al Tar a giugno scorso, il perito di parte ha spiegato che la «strada taglia diagonalmente il compendio immobiliare posizionandosi a una distanza minima di circa 11,24 metri dalla villa storica e di 5,40 metri dall’abitazione», con il risultato di separare «nettamente la superficie del compendio immobiliare in due superfici di quasi pari estensione» da una strada «composta delle due carreggiate, banchine, marciapiedi e pista ciclabile pari a 14 metri» di larghezza. E ha segnalato che, in alternativa al tracciato individuato nella conferenza di servizi del 2019, esiste la «possibilità di minimizzare l’impatto dell’infrastruttura sul compendio immobiliare, mediante una variante al progetto che contempli una nuova giacitura della viabilità, spostata verso il confine più distante dai due corpi di fabbrica».

Si tratta della soluzione alternativa che, all’indomani della presentazione del ricorso, è stata rappresentata dal ricorrente con apposite missive inviate al Comune, il quale a sua volta ha sottoposto la questione a Rete Ferroviaria Italia, che tuttavia non ha espresso alcuna valutazione al riguardo, limitandosi ad osservare che il tracciato dell’opera pubblica era stato già definito all’esito della conferenza di servizi del 2019.

Il Tar si schiera con il cittadino, ritenendo che «il tracciato dell’opera pubblica è destinato a compromettere il pregio architettonico, le possibilità d’uso e il valore commerciale del compendio immobiliare, che viene ad essere scomposto in un due porzioni distinte per effetto della realizzazione di una sede stradale larga circa 14 metri» e ricordando che «in alternativa, è individuabile una soluzione progettuale equivalente, che consentirebbe di soddisfare gli interessi pubblici di riferimento, minimizzando l’impatto dell’opera pubblica sulla complessiva funzionalità e sul pregio architettonico del compendio immobiliare».

«Non si comprende per quale ragione - dicono i giudici - il tracciato della strada in questione sia stato localizzato, non già ai margini del compendio immobiliare, come sarebbe stato più appropriato in ragione delle peculiarità degli immobili interessati dalla realizzazione dell’opera pubblica, bensì al suo interno, con inevitabile compromissione del relativo valore». Una «lacuna motivazionale» che secondo il Tar «inficia tanto la deliberazione consiliare di giugno 2020, recante l’apposizione del vincolo espropriativo e il conseguente effetto di variante quanto la successiva deliberazione di marzo 2023, con cui il Consiglio comunale ha definitivamente provveduto alla ritipizzazione dell’area in questione, stralciando dalla destinazione a verde urbano i suoli interessati dalla apposizione del vincolo preordinato all’esproprio». Per queste ragioni «i provvedimenti impugnati devono essere annullati, con il conseguente obbligo per le amministrazioni di riesaminare il tracciato viario dell’opera pubblica, valutando possibili alternative, meno impattanti».

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