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Risalita del Covid, vietato a Monopoli l’asporto di bevande dalle ore 16

 
Redazione online

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Risalita del Covid, vietato a Monopoli l’asporto di bevande dalle ore 16

L'ordinanza del sindaco guarda anche all'ambiente: stop alla distribuzione di materiale non biodegradabile

Venerdì 06 Maggio 2022, 13:51

E' ancora allarme-Covid: il sindaco di Monopoli Angelo Annese ha emesso oggi l'ordinanza n. 266 che contiene «Misure in relazione all'urgente necessità di contrastare assembramenti di persone in riferimento all'attuale situazione epidemiologica Covid19 nonché di tutela della salute pubblica, della pubblica incolumità, del decoro, dell'ambiente da attuarsi in alcuni ambiti del territorio comunale. Disciplina degli orari di esercizio delle attività e di vendita». 

A partire da domani 7 maggio, e sino al 25 settembre 2022, a Monopoli, «in tutto il centro storico, nel quartiere murattiano compreso tra il centro storico, via Cadorna, via Roma e via Francesco Affatati, in via Procaccia (tra via Cadorna e Porto Rosso) tutti gli esercizi di ristorazione quali bar, pub, birrerie, ristoranti, pizzerie, paninerie, take away, rosticcerie, friggitorie, negozi mobili e attività similari che espongono e/o vendono bevande alcoliche e superalcoliche (comprese quelle artigiane di prodotti alimentari di propria produzione, incluse quelle che effettuano la vendita per il consumo immediato all'interno dei locali) devono sospendere l'attività di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in bottiglia/contenitori di vetro, a partire dalle ore 16 e fino alle 06.

L'ordinanza sindacale vieta anche «la distribuzione di “materiale monouso” non biodegradabile e non compostabile, come, per esempio posate, coppe, coppette, ciotole e ciotoline, cannucce, mescolatori per bevande e bicchieri». Non solo: «Gli apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono essere configurati in modo che sia inibita la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in bottiglie di vetro dalle ore 16 alle ore 24, fermo restando il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 24 alle ore 06». Tutte le attività che vendono alcolici e superalcolici per la consumazione nei pressi del locale «devono dotarsi di idonei contenitori per la raccolta dei bicchieri in plastica, che dovranno con regolarità essere svuotati per consentire l’utilizzo costante da parte degli avventori». 

La violazione dell’ordinanza è punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/00 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro di multa.

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