TARANTO - È fissata per il 17 dicembre l'udienza dinanzi alla corte di Cassazione contro l'annullamento della sentenza della Corte d'assise d'appello di Taranto che ha trasferito a Potenza il processo Ambiente svenduto sul disastro ambientale e sanitario di Taranto.
Contro il verdetto molti i ricorsi, a partire da quelli delle associazioni costituitesi parti civili come il Codacons. Nelle scorse ore la Suprema corte ha infatti notificato ai legali degli imputati l'atto di fissazione dell'udienza nella quale dovrà decidere se confermare o meno la decisione di spostare nel capoluogo lucano il maxi processo.
La corte di secondo grado, presieduta da Antonio Del Coco (oggi nuovo presidente del Tribunale di Lecce) il 14 settembre scorso, aveva firmato la sentenza per la presenza di due magistrati onorari tra le oltre mille parti civili.
Nelle motivazioni di quella decisione, i giudici togati e popolari avevano evidenziato una sentenza della Corte costituzionale del 2013 ritenendo «ragionevole – si legge nella sentenza - la regola che dispone l’applicazione della disciplina ordinaria in materia di competenza nel caso di persone ormai prive di funzioni giudiziarie non in ogni caso ma soltanto al momento della commissione del fatto». In parole semplici è vero che quei due magistrati onorari non erano più in servizio quando hanno chiesto e ottenuto di entrare nel processo per chiedere il risarcimento dei danni, ma lo erano tra il 1995 e il 2012 periodo in cui sono stati commessi i reati che avevano portato alle pesanti condanne di primo grado.
«Martino Giacovelli – si legge ancora nel documento - aveva esercitato le funzioni di giudice di pace dal 1994 al 2015 e si era costituito parte civile dinanzi alla Corte di Assise di primo grado, all’udienza del 17.5.2016, chiedendo il risarcimento dei danni causati ad un suo terreno, situato nelle immediate vicinanze dei parchi minerali e dell’area a caldo dello stabilimento Ilva, dall’immissione nell’aria di fumi e di polveri contenenti, certamente, diossina e benzopirene. In precedenza, lo stesso Giacovelli, con atto notificato il 21.10.2010, aveva diffidato e messo in mora Ilva spa., stigmatizzando gli effetti dannosi dello sversamento in atmosfera di gas nocivi». Mentre Alberto Cassetta «aveva ricoperto il ruolo di componente esperto presso la sezione agraria del Tribunale di Taranto, dal 1981 al 2005, e anch’egli si era costituito parte civile all’udienza del 17.5.2016».Il giudice per l'udienza preliminare e la corte di primo grado, avevano rigettato le precedenti richieste di trrasferimento della difesa perchè al momento della costituzione nel processo, avvenuta come detto nel 2016, i due giudici onorari avevano ormai cessato le loro funzioni. Per i magistrati di secondo gradoinvece, «contrariamente agli assunti della Corte di Assise, ciò che più conta è la sussistenza della qualifica soggettiva al momento del fatto, o successivamente ad esso nel momento in cui pende il procedimento, essendo irrilevanti i suoi mutamenti successivi».
Insomma non conta cosa sia avvenuto dopo, ma è determinante il fatto che fossero in servizio nel periodo finito sotto l'esame della procura ionica. Un'interpretazione letterale dell'articolo 11 del codice di procedura penale che dispone che «i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato» oppure «di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge».
Per la Corte d’assise d’appello quindi dato che i reati contestati vanno dal 1995 al 2012 e quindi nel periodo in cui entrambi erano in servizio, il procedimento doveva essere valutato fin dall’inizio da Potenza.
Ora la vicenda sarà valutata dalla Corte di Cassazione che dovrà decidere se confermare il trasferimento lasciando che il processo riparta da zero oppure riportare il processo nuovamente al secondo grado di giudizio a Taranto.